Compenso al consulente tecnico del curatore fallimentare secondo tariffe professionali (Cass. civ. Sez. I n. 18116 del 02.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’opera prestata dal professionista su incarico del curatore fallimentare, quale consulente tecnico di parte in un procedimento civile, non è riconducibile alla figura del coadiutore di cui all’art. 32, comma 2, l.fall., ma integra una vera e propria prestazione d’opera professionale. Il consulente di parte svolge nel processo un’attività di natura squisitamente difensiva, ancorché di carattere tecnico, non equiparabile a quella del consulente tecnico d’ufficio, che opera in posizione di imparzialità nell’ambito di un munus publicum. Ne consegue che il relativo compenso va determinato secondo le tariffe professionali della categoria di appartenenza e non secondo i criteri previsti per gli ausiliari del giudice.
Il Fatto
Una professionista, nominata consulente tecnico del curatore di un fallimento dichiarato nel 1997, aveva prestato la propria opera in un giudizio di revocatoria promosso dalla curatela. Il giudice delegato aveva liquidato il compenso applicando i valori medi della tariffa prevista per gli ausiliari del curatore, di cui al d.m. 30/5/2002. La professionista propose reclamo, deducendo anche l’esistenza di un precedente decreto di liquidazione del 2006.
Il tribunale rigettò il reclamo, ritenendo quel decreto mai giuridicamente venuto a esistenza, per mancanza dell’originale, e confermando l’applicazione della tariffa degli ausiliari. La professionista ricorse per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il quarto e il quinto motivo, incentrati sulla qualificazione dell’attività svolta e sulla tariffa applicabile. Il principio affermato è che l’opera del consulente tecnico del curatore esula dalla figura del coadiutore di cui all’art. 32, comma 2, l.fall. e s’inquadra nella prestazione d’opera professionale, poiché la curatela si avvale del professionista, non diversamente dall’avvocato, per la difesa della massa in un procedimento in cui è parte in causa.
Il consulente di parte svolge, nell’ambito del processo, un’attività di natura difensiva, ancorché tecnica, mirando a sottoporre al giudicante rilievi a sostegno della tesi della parte assistita. Il suo compenso va quindi determinato sulla base delle tariffe professionali, mentre non è possibile ricorrere ai criteri propri del consulente tecnico d’ufficio, la cui attività non si ricollega ad un rapporto contrattuale. La Corte richiama sul punto i precedenti Cass. n. 19399 del 2011 e Cass. n. 17708 del 2014.
La designazione del consulente di parte spetta al difensore del fallimento nell’esercizio dei poteri di conduzione della lite, e non al giudice delegato. Il contenuto tecnico della prestazione e lo svolgimento in favore della procedura non bastano a giustificarne l’assimilazione all’attività del c.t.u., che costituisce oggetto di un munus publicum adempiuto in posizione d’imparzialità.
La Corte respinge invece il primo motivo, relativo al decreto di liquidazione del 2006: la ricerca o ricostruzione degli atti mancanti è doverosa solo se sussistono elementi per ritenere la mancanza involontaria, restando indispensabile che l’atto sia effettivamente esistito come tale e poi scomparso dal fascicolo. Il tribunale, con accertamento non censurato, aveva escluso che quel decreto fosse mai stato depositato in originale. Inammissibili anche il secondo e il terzo motivo.
Il ricorso è pertanto accolto nei limiti esposti, con cassazione del decreto impugnato e rinvio al tribunale di Bari, in differente composizione, per un nuovo esame del compenso secondo le tariffe professionali.
Nota della Redazione
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