Clausola sociale e cambio appalto: obbligo di criteri verificabili di selezione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18114 del 02.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di cambio appalto con applicazione della clausola sociale prevista dall’art. 16-bis CCNL A/F Mobilità del 20 luglio 2012, l’appaltatore subentrante non è libero di selezionare il personale da assumere secondo criteri interni e non comunicati. La norma contrattuale collettiva impone vincoli procedurali, di consultazione e informativi, a garanzia della correttezza e trasparenza dell’operazione di subentro, e prescrive criteri verificabili riguardanti l’intero bacino dei lavoratori già impiegati nell’appalto. Se i lavoratori allegato il possesso dei requisiti di anzianità per l’assunzione prioritaria, spetta al datore chiarire il possesso di titoli migliori da parte di altri assunti, secondo il criterio di vicinanza della prova, che opera come criterio ermeneutico e non deroga all’art. 2697 cod. civ.

Il Fatto

Un gruppo di ex dipendenti dell’appaltatore uscente, addetti al servizio di accompagnamento treni notte per una società ferroviaria, agiva in giudizio per ottenere la declaratoria del diritto all’assunzione a tempo indeterminato presso la società consortile risultata nuovo gestore del servizio, con ripristino del rapporto e condanna alle differenze retributive, in forza della clausola sociale contenuta nel capitolato e nel CCNL di settore.

I lavoratori lamentavano che la nuova aggiudicataria aveva assunto solo una parte degli ex dipendenti dell’appaltatore uscente, senza redigere alcuna graduatoria nazionale e senza considerare la loro maggiore anzianità di servizio rispetto ad altri lavoratori assunti. Il Tribunale e, in secondo grado, la Corte d’Appello di Roma rigettavano le domande. Avverso la sentenza di appello i lavoratori proponevano ricorso per cassazione, resistito dalla società controricorrente, con ricorso incidentale di uno dei lavoratori.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione dell’interpretazione dell’art. 16-bis CCNL A/F Mobilità del 20 luglio 2012, in materia di cambio appalto e clausola sociale, richiamato dal bando di gara. Non è in contestazione tra le parti la facoltà della società subentrante di assumere solo una quota del personale già impiegato, nella misura necessaria in relazione alle ridotte esigenze di servizio.

Richiamando un proprio precedente in analoga controversia, la Corte afferma che la norma contrattuale impone vincoli procedurali, di consultazione e informativi, a garanzia della correttezza e trasparenza dell’operazione di subentro, e la previsione di criteri verificabili riguardanti l’intero bacino dei lavoratori per il passaggio di quota del personale, tenendo conto delle esigenze di riorganizzazione del servizio del subentrante.

Ne deriva che, anche in assenza di accordo con le organizzazioni sindacali, era onere della società spiegare i criteri seguiti per la selezione del personale transitato, mediante graduatoria o sistema similare, comunque espresso e conoscibile. A fronte delle allegazioni dei lavoratori in ordine al possesso dei requisiti di anzianità per l’assunzione prioritaria, spettava al datore chiarire il possesso di titoli migliori da parte di altri lavoratori, in base al criterio di vicinanza della prova.

La Corte precisa che tale criterio non deroga alla regola dell’art. 2697 cod. civ., ma opera quando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere i fatti costitutivi da quelli impeditivi, fungendo da criterio ermeneutico. Né gli obblighi procedurali sono derogabili sostenendo che l’aggiudicazione provvisoria avrebbe escluso il cambio appalto: la contrattazione collettiva ricollega l’obbligo di assunzione al solo dato oggettivo del subentro, a qualsiasi titolo, nella titolarità dell’appalto.

La Corte ricorda infine che non si è in presenza di un’azione contro fenomeni interpositori, ma di un semplice avvicendamento nella gestione di un appalto di servizi, che il CCNL disciplina prevedendo l’obbligo dell’impresa subentrante di assumere ex novo il personale in forza presso l’impresa cessante.

In accoglimento di tali motivi, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, perché riesamini la domanda alla luce del principio di diritto enunciato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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