Art. 192.
Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato
Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189.
Art. 192.
Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato
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