Ricorso che reitera i motivi d’appello senza confronto critico è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 8655 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, lungi dal confrontarsi con la motivazione della sentenza d’appello, si limiti a riprodurre e reiterare le medesime censure già prospettate con l’atto di appello e motivatamente respinte in secondo grado. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata del provvedimento impugnato: il motivo deve indicare specificamente, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che fondano il dissenso, con puntuale confronto con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo. Ove tale confronto manchi, il ricorso si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso. All’inammissibilità segue, per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La ricorrente era stata condannata, in primo grado, alla pena di anni due di reclusione ed euro 440,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 n. 2 e 493-ter cod. pen. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 21 febbraio 2024, aveva confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Vercelli del 21 settembre 2021.

Avverso tale sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con due motivi la violazione dell’art. 192, comma 2, cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione sul riconoscimento della responsabilità, nonché la violazione di legge in ordine alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. I motivi, osserva il Collegio, non si confrontano con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze già eccepite con l’atto di appello. In quella sede erano state evidenziate le ragioni del riconoscimento della responsabilità penale e della mancata applicazione dell’invocata attenuante.

I ricorrenti motivi si limitano invece a reiterare le medesime considerazioni critiche già espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. Manca, dunque, il necessario confronto critico con il provvedimento impugnato.

La Corte richiama la funzione tipica dell’impugnazione, individuata nella critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Su questa linea il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014; Sez. 6, n. 20377 dell’11/03/2009). Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo. Se il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità.

All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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