Inammissibile il ricorso che reitera censure di merito già disattese in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 24868 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, contestando la valutazione e il giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, risulti privo di effettiva specificità e meramente reiterativo di profili di censura già prospettati in appello e già compiutamente esaminati e disattesi dal giudice territoriale con congrua motivazione. Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, da compiersi sulla base dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delle argomentazioni poste a sostegno. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato con sentenza della Corte d’appello di Lecce del 19/11/2025. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: violazione di legge in ordine all’art. 192 cod. pen. e vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità; violazione dell’art. 131-bis cod. pen. per omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto; omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
La questione giunge davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente censura l’apprezzamento delle risultanze processuali e le scelte discrezionali compiute dai giudici di merito in punto di tenuità del fatto e di trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte rileva che la censura non è formulata in termini consentiti dalla legge in questa sede, oltre che manifestamente infondata. Il ricorrente contesta la valutazione e il giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, ma il motivo risulta privo di effettiva specificità, essendo meramente reiterativo di profili di censura già prospettati in appello. La Corte territoriale li aveva già compiutamente esaminati e disattesi con congrua e logica motivazione, conforme ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata in Sez. 2 n. 15091 del 2026 e Sez. 7 ord. n. 24562 del 2023.
Sul secondo motivo, relativo all’art. 131-bis cod. pen., la Corte osserva che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, dovendosi compiere sulla base dei criteri dell’art. 133 cod. pen., rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e non può essere censurato in questa sede se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delle argomentazioni. Nel caso di specie i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione della disposizione e dei principi regolatori della materia, richiamati in Sezioni Unite n. 13681 del 2016 e Sez. 6 n. 55107 del 2018, indicando quali ragioni ostative all’abitualità della condotta, a fronte dei numerosi precedenti penali, e l’entità non trascurabile del danno cagionato alla persona offesa.
Sul terzo motivo, la Corte rileva che anche la censura sull’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata. A fronte di una richiesta priva di concreta specificità, la Corte territoriale ha posto a base del diniego una congrua motivazione, conforme ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza, richiamata in Sez. 3 n. 24128 del 2021 e Sez. 3 n. 54179 del 2018. Il mancato riconoscimento può essere legittimamente giustificato anche con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, potendosi valorizzare in tale direzione anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto.
Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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