Ricorso inammissibile per motivi aspecifici, promiscui e non devoluti in appello (Cass. pen. Sez. II n. 23380 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la denuncia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e dei vizi della motivazione, riferita al medesimo capo o punto della decisione, rende di per sé i motivi aspecifici e il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non potendo il giudice di legittimità rielaborare l’impugnazione per estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di utile scrutinio. Il ricorso è parimenti inammissibile, ex art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., quando deduca una questione non devoluta al giudice di appello, non valendo a integrarla la sua sola illustrazione specifica in sede di legittimità. Il rigetto della richiesta di rinnovazione dibattimentale può essere motivato anche implicitamente, ove la struttura argomentativa della decisione si fondi su elementi sufficienti per la valutazione della responsabilità.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 16/12/2025, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Viterbo del 16/07/2014, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essere il reato estinto per prescrizione, confermando nel resto la sentenza impugnata e condannandolo al pagamento delle ulteriori spese sostenute dalla parte civile per il grado.

Avverso tale pronuncia il difensore di fiducia dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi: violazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per motivazione meramente apparente; violazione dell’art. 640 cod. pen. e dell’art. 192 cod. pen. per omessa verifica del depauperamento e del profitto; illegittimo rigetto della richiesta di rinnovazione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen.. Depositava poi motivi aggiunti in replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio secondo cui la denuncia cumulativa dei vizi di violazione di legge e di motivazione, riferita al medesimo segmento decisionale, integra già di per sé aspecificità e determina l’inammissibilità. Il ricorrente che contesti contestualmente i vizi deducibili ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ha l’onere di indicare su quale profilo la motivazione manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica.

La specificità, osserva il Collegio, va valutata anche sotto il profilo della correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. L’impugnazione non può ignorare le argomentazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio che conduce all’inammissibilità. Contenuto essenziale del ricorso è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato.

Su questa base la Corte qualifica come non consentiti i motivi relativi alla integrazione del reato di truffa e agli elementi costitutivi diversi dall’elemento soggettivo: in appello la censura sull’elemento oggettivo era stata prospettata in modo generico, con mera enunciazione di principi non declinati nel caso concreto, sicché difetta la previa specifica devoluzione al giudice di secondo grado. Nessuna censura attingeva, poi, le statuizioni civili.

Quanto agli altri profili, la Corte rileva che il giudice territoriale non si è limitato ad attestare la mancanza dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., ma si è confrontato con le deduzioni difensive in punto di elemento soggettivo, rendendo motivazione compiuta e aderente alle risultanze processuali, non attinta da alcun vizio di travisamento. Il motivo risulta quindi meramente reiterativo della censura d’appello.

Anche il rigetto della rinnovazione istruttoria è sorretto da argomentazione logica e compiuta: il giudice d’appello ha l’obbligo di motivare espressamente solo in caso di accoglimento, potendo motivare implicitamente il rigetto quando la decisione si fondi su elementi sufficienti. Quanto alla erronea indicazione del rito, la censura è assolutamente generica e non consente di apprezzare alcun interesse, risultando dall’intestazione che l’udienza si è svolta in presenza con conclusioni rassegnate oralmente. L’inammissibilità del ricorso principale travolge i motivi aggiunti per il vincolo di connessione. Segue condanna alle spese e a tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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