Inquinamento da immissioni e tutela del diritto soggettivo: giurisdizione ordinaria (Cass. civ. Sez. Un. n. 18472 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda con cui il privato lamenta la penetrazione di sostanze inquinanti nel proprio fondo e chiede, ai sensi dell’art. 844 cod. civ., l’esecuzione di opere di bonifica, l’adozione di misure inibitorie e il risarcimento dei danni alla proprietà, all’impresa e alla salute appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La circostanza che la legge attribuisca alla pubblica amministrazione poteri di intervento in materia ambientale non comporta alcun arretramento della giurisdizione a tutela di diritti soggettivi, costituendo semmai un accrescimento dei livelli di tutela. Il difetto assoluto di giurisdizione è configurabile solo quando la domanda non sia conoscibile in astratto da alcun giudice, perché involge attribuzioni di altri poteri dello Stato. La mancanza di procura speciale rende inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, ma non preclude alle Sezioni Unite di decidere la questione se la controparte vi abbia preso posizione nel controricorso.

Il Fatto

Una associazione sportiva ha convenuto davanti al Tribunale di Cremona alcune società proprietarie di un fondo dal quale, per l’attività ivi svolta, provenivano idrocarburi inquinanti migrati sulla proprietà dell’attore e sull’area a essa adibita. L’attore ha chiesto l’accertamento delle immissioni e la condanna, ai sensi dell’art. 844 cod. civ., all’esecuzione di opere di bonifica e a impedire la migrazione degli inquinanti, oltre al risarcimento dei danni alla proprietà, all’attività sportiva, alla salute e all’immagine.

Le società convenute hanno eccepito in via pregiudiziale il difetto assoluto di giurisdizione, sostenendo che le misure di bonifica e ripristino ambientale sono riservate in via esclusiva all’autorità amministrativa. Hanno quindi proposto regolamento preventivo di giurisdizione, affidato a un unico motivo. L’associazione ha resistito con controricorso, chiedendo che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite dichiarano anzitutto inammissibile il regolamento. Il ricorso è stato proposto da avvocati muniti solo di due procure generali, registrate in epoca anteriore all’introduzione della causa di merito. L’art. 365 cod. proc. civ. esige, a pena di inammissibilità, una procura speciale riferita al determinato giudizio di legittimità; il collegamento tra la procura e il giudizio instaurato non è ravvisabile e lo scarto temporale lo impedisce di per sé.

La Corte ricorda che il regolamento di giurisdizione non è un mezzo di impugnazione e non presuppone la soccombenza. Pertanto l’inammissibilità dell’istanza di una parte non preclude la decisione sulla questione se la controparte, pur eccependo l’inammissibilità, abbia preso posizione formulando le proprie conclusioni: tale atteggiamento costituisce impulso processuale idoneo alla pronuncia. Nel caso concreto l’associazione ha chiesto che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Nel merito, ai sensi dell’art. 5 cod. proc. civ., la giurisdizione si determina sulla base della domanda, avuto riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi. L’attore ha fatto valere pretese inibitorie, conformative e risarcitorie a tutela dei diritti soggettivi di proprietà, di impresa e di salute: la causa ha ad oggetto diritti soggettivi, è insorta tra privati e non investe la legittimità di provvedimenti amministrativi.

Priva di rilievo è l’argomentazione sull’interferenza tra l’eventuale condanna alle opere di bonifica e le competenze amministrative in materia di danno ambientale. Il difetto assoluto di giurisdizione è configurabile solo quando la domanda non sia conoscibile in astratto da nessun giudice, per invasione della sfera di altri poteri. Esso non è predicabile quando l’azione tutela diritti soggettivi con forme di tutela riconosciute dall’ordinamento, come quella dell’art. 844 cod. civ.: la previsione di un intervento amministrativo accresce i livelli di tutela e non comporta arretramento della giurisdizione sui diritti soggettivi.

In materia ambientale, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo riguarda le controversie di impugnazione dei provvedimenti ministeriali di precauzione, prevenzione e ripristino; resta ferma invece la giurisdizione ordinaria per le cause risarcitorie o inibitorie promosse da chi abbia subito un pregiudizio alla salute o alla proprietà. La controversia è pertanto dichiarata rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, con spese del regolamento rimesse al merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *