Locazione finanziaria: sottoscrizione senza riserve del verbale di consegna e responsabilità dell’utilizzatore (Cass. civ. Sez. III n. 20749 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di locazione finanziaria, l’utilizzatore che sottoscrive senza riserve il verbale di consegna e collaudo, pur a fronte di una consegna mancata o incompleta da parte del fornitore, pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere l’obbligazione verso il fornitore e non può opporgli che la consegna non è avvenuta o è stata parziale, né sospendere il pagamento dei canoni. Il collegamento negoziale tra leasing e compravendita impone all’utilizzatore un onere di collaborazione, che si sostanzia nell’obbligo di informare il concedente della mancata consegna, di rifiutare di sottoscrivere il verbale o di far constatare il rifiuto. In sede di legittimità, il ricorso che si fondi su atti e documenti del giudizio di merito senza riprodurli e senza indicarne l’esatta collocazione è inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società di ristorazione proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con cui il concedente le aveva intimato il pagamento di tre canoni, per un importo complessivo di poco superiore a ottomilacinquecento euro, in relazione a un contratto di locazione finanziaria. A fondamento dell’opposizione deduceva la simulazione assoluta del contratto, l’inesistenza della pretesa creditoria, in via gradata la risoluzione per recesso e, in via ulteriormente gradata, il grave inadempimento della concedente per mancata consegna dei beni.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione, rilevando che la sola ricezione di alcuni scatoloni contenenti lampadine era provata e che la condotta della concedente, che non si era attivata presso il fornitore, era contraria a buona fede. La Corte d’appello accoglieva l’appello della concedente, applicando il principio delle Sezioni Unite n. 19785/2015. La ricorrente impugnava la decisione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, che denuncia violazione dei criteri ermeneutici e dell’art. 2697 cod. civ. Il motivo è dichiarato inammissibile sotto un primo profilo per violazione del requisito di autosufficienza di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.: la ricorrente richiama atti e documenti del merito senza riprodurli né indicarne l’esatta collocazione nel fascicolo.
Il requisito di autosufficienza, osservano i giudici, rileva ai fini della stessa giuridica esistenza del ricorso e della sua ammissibilità, con priorità logica rispetto al vaglio di fondatezza. La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza del 28 ottobre 2021, ha riconosciuto la compatibilità di tale onere con l’art. 6, § 1, della CEDU, purché non si traduca in un formalismo eccessivo.
Sotto altro profilo, la doglianza sull’interpretazione del contratto si risolve in una non consentita rivisitazione del merito. L’interpretazione del contratto è indagine di fatto affidata al giudice di merito e censurabile solo per insufficienza o contraddittorietà della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche. Non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, ma solo che sia una delle plausibili.
Passando al secondo motivo, la Corte conferma il principio per cui, a fronte della sottoscrizione senza riserve del verbale di consegna, l’utilizzatore non può opporre al concedente la mancata o incompleta consegna dei beni. Il collegamento negoziale tra leasing e compravendita impone alle parti un dovere di reciproca cooperazione, che si traduce per l’utilizzatore nell’obbligo di informare il concedente, di rifiutare la sottoscrizione o di far constatare la mancata consegna, onde evitare alla concedente il pagamento del prezzo al fornitore.
I motivi terzo e quarto sono dichiarati inammissibili: la comunicazione richiamata risale a epoca successiva all’adempimento della concedente, mentre l’eccezione di vessatorietà delle clausole n. 3, n. 8 e n. 2 del contratto è formulata senza trascriverne il contenuto. Il quinto motivo è inammissibile per sovrapposizione di motivi eterogenei e per non pertinenza del richiamo all’art. 112 cod. proc. civ., che riguarda l’ambito oggettivo della pronuncia e non le ragioni di diritto e di fatto. Il sesto è inammissibile, perché l’accertamento della non contestazione è funzione del giudice di merito. Il settimo, sulla statuizione delle spese, è un non motivo.
Nota della Redazione
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