Rottamazione quater e ricorso in cassazione: carenza sopravvenuta di interesse (Cass. civ. Sez. V n. 18658 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione alla definizione agevolata dei carichi di cui all’art. 1, comma 236, legge n. 197/2022, con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, non comporta di per sé l’estinzione del processo. Il beneficio è subordinato all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. Ove tale prova manchi e risulti che il debito sarà estinto solo con l’integrale pagamento, l’avvenuta adesione determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e l’inammissibilità del ricorso per cassazione. La previsione di sospensione del processo «nelle more del pagamento» non è compatibile con il giudizio di legittimità. Le spese vanno compensate e non è dovuto il doppio contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta.
Il Fatto
Una società contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, avverso una sentenza della commissione tributaria regionale sfavorevole. L’Agenzia delle entrate – Riscossione resisteva con controricorso; l’Avvocatura dello Stato chiedeva l’estinzione del giudizio in udienza e l’Agenzia delle entrate restava intimata.
Nelle more del giudizio di legittimità la ricorrente depositava memoria ai sensi dell’art. 1, comma 236, legge n. 197/2022, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata c.d. rottamazione quater. L’Agenzia certificava i pagamenti effettuati. La questione sottoposta alla Corte diventava così la qualificazione degli effetti dell’adesione sul giudizio pendente.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla disciplina invocata. Il primo periodo del comma 236 dell’art. 1, legge n. 197/2022 prevede l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi per cui è intervenuta la richiesta di definizione agevolata. Il periodo successivo subordina però tale effetto all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti.
Nel caso concreto la prova richiesta manca. Dalla comunicazione dell’Agenzia emerge anzi che il debito verrà estinto solo successivamente, all’esito dell’integrale pagamento. Il perfezionamento della definizione non si è dunque realizzato e l’impegno alla rinuncia, da solo, non è sufficiente a chiudere il processo.
La Corte esclude poi la compatibilità con il giudizio di legittimità della sospensione prevista dal medesimo primo periodo, secondo cui «nelle more del pagamento delle somme dovute [i processi] sono sospesi dal giudice». Non è su questo terreno che si risolve il giudizio. L’avvenuta adesione alla definizione agevolata, accompagnata dall’impegno a rinunciare anche al ricorso pendente, determina piuttosto la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Da tale qualificazione deriva l’inammissibilità del ricorso. La Corte richiama sul punto Cass. S.U. n. 28182/2020, Cass. n. 36849/2022 e, con specifico riguardo alla normativa in esame, Cass. nn. 15722 e 34822 del 2023, oltre a Cass. n. 621/2024 e Cass. n. 25984/2023 in fattispecie analoghe.
Le conseguenze accessorie seguono la natura della pronuncia. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto delle modalità di definizione del giudizio. Trattandosi di inammissibilità sopravvenuta, non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, secondo l’insegnamento di Cass. n. 31732/2018. La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa integralmente le spese.
Nota della Redazione
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