Credito IVA contestabile oltre la decadenza dall’accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 10892 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso dell’eccedenza detraibile dell’IVA, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del potere di accertamento o per la rettifica dell’imponibile e dell’imposta, senza che abbia adottato alcun provvedimento. Il credito IVA esiste in quanto ne sussistano i fatti generatori e non è sufficiente la sua esposizione in dichiarazione, né è necessario che sia accertato dall’Amministrazione. L’inerzia di quest’ultima non equivale a riconoscimento implicito del credito, ma integra un rifiuto tacito, in quanto tale impugnabile. L’omesso esercizio del potere di controllo non produce alcun effetto accertativo del credito vantato.
Il Fatto
Una società contribuente, in fallimento, aveva chiesto il rimborso dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2007, esponendo un credito originato negli anni 1999 e 2000. L’Agenzia delle entrate aveva disconosciuto quel credito per la mancata fornitura della copia delle fatture e dei registri IVA richiesti, respingendo la richiesta.
La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società contro il diniego. La Commissione tributaria regionale, in riforma, aveva accolto l’appello della contribuente osservando che era ormai decorso il termine per l’accertamento del tributo ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, con la conseguenza che l’Amministrazione non avrebbe più potuto contestare il credito. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito dalla società con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione se il credito IVA chiesto a rimborso possa essere contestato dall’Amministrazione finanziaria oltre i termini previsti per l’accertamento. Il ricorso è fondato. Il Collegio richiama un recente arresto delle Sezioni Unite n. 21766 del 2021, secondo cui, in tema di rimborso dell’eccedenza detraibile, l’Amministrazione può contestare il credito esposto in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta, anche quando siano scaduti i termini per il potere di accertamento o per la rettifica, senza che abbia adottato alcun provvedimento. Il principio, già enunciato in tema di IRPEG dalle Sezioni Unite n. 5069 del 2016, viene così generalizzato all’IVA.
Il percorso argomentativo muove dalla distinzione tra l’attività di controllo della dichiarazione e l’esistenza del credito. L’omissione del controllo si risolve nell’inadempimento definitivo degli obblighi tributari, ma il credito che nasce dal coacervo delle poste detraibili esiste solo in quanto ne sussistano i fatti generatori. Non basta quindi l’esposizione in dichiarazione, né occorre l’accertamento dell’Amministrazione. L’inerzia di quest’ultima non equivale a riconoscimento implicito del credito: il legislatore le assegna piuttosto il significato di rifiuto tacito, impugnabile dal contribuente, con la conseguenza che il silenzio apre all’accertamento giudiziale e alla definizione del rapporto.
La Corte esclude i profili di illegittimità costituzionale. Considerare incontrovertibile il credito per la sola indicazione in una dichiarazione non più assoggettabile a verifica contrasterebbe con la riserva di legge, con il principio di capacità contributiva e con l’imparzialità dell’azione amministrativa, presidiati dagli artt. 23, 53 e 97 Cost. Il contribuente, del resto, può sempre dimostrare l’inesistenza, anche parziale, di presupposti erroneamente dichiarati e presentare istanza di rimborso per l’inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento, essendo la dichiarazione emendabile anche in sede contenziosa per errori di fatto o di diritto.
Quanto alla compatibilità unionale, la connotazione del sistema è giudicata coerente con i principi di proporzionalità ed equivalenza e con il principio di neutralità dell’IVA: proprio la possibilità di contestare il credito indipendentemente dal decorso del termine di decadenza è volta a scongiurare il riconoscimento di crediti IVA inesistenti. Neppure risulta leso il legittimo affidamento, perché nessun affidamento tutelabile si produce di fronte all’omesso esercizio del potere di rettifica.
La Commissione tributaria regionale non si è attenuta a questi principi. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza impugnata cassata e, non essendovi ulteriori questioni di fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della curatela fallimentare. Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate, essendosi i principi applicati consolidati solo dopo la notificazione del ricorso.
Nota della Redazione
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