Condizione risolutiva potestativa e interessi legali sulla restituzione (Cass. civ. Sez. II n. 18721 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto sottoposto a condizione, la clausola che subordina la caducazione del negozio già produttivo dei suoi effetti alla valutazione dell’acquirente circa la necessità della prestazione ricevuta integra una condizione risolutiva potestativa e non una condizione sospensiva meramente potestativa, con conseguente esclusione della nullità ex art. 1355 cod. civ., ove l’evento dedotto non sia rimesso all’arbitrio o alla volubilità della parte, ma solo all’esistenza di apprezzabili motivi che ne orientino la volontà. Il sopravvenuto avveramento della condizione risolutiva determina la retroattività degli effetti ai sensi dell’art. 1458 cod. civ., facendo venir meno la causa delle attribuzioni patrimoniali e generando a carico della parte non colpevole un obbligo di natura restitutoria e non risarcitoria. Ne deriva che sulle somme da restituire sono dovuti soltanto gli interessi legali, quali frutti civili del denaro decorrenti dal giorno in cui furono consegnate, e non gli interessi moratori né quelli convenzionali. Sul piano processuale, l’eccezione di merito respinta in primo grado in modo espresso o mediante enunciazione indiretta che ne sottenda la valutazione di infondatezza deve essere devoluta al giudice d’appello con apposito appello incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione, salvo che dell’eccezione il giudice di prime cure non abbia compiuto alcun esame.

Il Fatto

Una società fornitrice di sistemi informatici per la gestione di una farmacia ottenne un decreto ingiuntivo per il saldo del prezzo pattuito. L’acquirente propose opposizione, deducendo l’operatività della clausola che consentiva di far ritirare la merce e ottenere la restituzione delle somme versate qualora non avesse ritenuto necessaria la computerizzazione dell’esercizio.

Il Tribunale rigettò l’opposizione. La Corte di appello dichiarò inammissibile il gravame per carenza dello ius postulandi, essendo l’opponente deceduto nel corso del giudizio. La Cassazione, ritenuta l’ultrattività del mandato, cassò con rinvio. Il giudice di rinvio accolse l’appello, revocò il decreto ingiuntivo e condannò i soci al pagamento della somma, oltre interessi convenzionali al 18% annuo fino al 1° aprile 1997 e al tasso soglia per il periodo successivo. Avverso tale pronuncia i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti hanno contestato la ritenuta definitività dell’accertamento sull’avvenuta approvazione della clausola, per non aver essi proposto appello incidentale, invocando le Sezioni Unite n. 13195/2018. Il motivo è infondato. Il collegio osserva che il giudice di rinvio ha correttamente applicato il principio delle Sezioni Unite n. 11799/2017: l’eccezione di merito respinta in primo grado, in modo espresso o mediante enunciazione indiretta che ne sottenda la valutazione di infondatezza, deve essere devoluta in appello con gravame incidentale da parte del convenuto vittorioso, non essendo possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, cod. proc. civ. per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329, comma 2, cod. proc. civ. Non era pertinente il diverso principio richiamato dai ricorrenti, poiché la questione sull’approvazione della clausola costituiva il presupposto logico dell’indagine sulla natura della condizione, non un capo assorbito.

Esaminato con priorità logica il terzo motivo, concernente la qualificazione della clausola, la Corte lo dichiara inammissibile e comunque infondato. I ricorrenti hanno in realtà contestato l’interpretazione compiuta dal giudice di rinvio senza dedurre la violazione di alcun criterio ermeneutico, limitandosi a confutarne la valutazione di merito. La Corte salernitana ha desunto che le parti, lungi dal posticipare l’efficacia del contratto, avevano concordato le modalità di ripristino delle originarie posizioni in caso di scioglimento del vincolo. L’evento dedotto non era rimesso all’arbitrio dell’acquirente, ma a apprezzabili motivi idonei a orientarne la volontà, con esclusione della buona fede oggettiva e soggettiva.

È invece fondato il secondo motivo. La retroattività ex art. 1458 cod. civ. della pronuncia costitutiva di risoluzione fa venir meno la causa delle attribuzioni patrimoniali, determinando a carico della parte non colpevole un obbligo non risarcitorio, ma restitutoria, avente ad oggetto le cose ricevute e i frutti percepiti. Per i frutti civili, costituiti da somme di denaro corrispettivo del godimento, ricorre un debito di valuta soggetto al principio nominalistico. In caso di risoluzione del contratto di vendita, il venditore deve restituire le somme ricevute con gli interessi legali, dovuti come frutto civile del denaro, dal giorno della consegna.

Nel caso di specie i ricorrenti, non avendo tenuto una condotta colpevole, non potevano essere condannati al pagamento degli interessi convenzionali al 18% annuo e al tasso soglia, bensì al solo pagamento degli interessi legali decorrenti dal giorno del pagamento della somma effettuato dall’acquirente, fino all’effettivo soddisfo. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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