Estratto di ruolo impugnabile solo nei casi tipici previsti dalla legge (Cass. civ. Sez. V n. 34535 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario, salvo i casi specifici e limitati previsti dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021, come convertito, e ampliato dall’art. 10 D.Lgs. n. 110 del 2024, non suscettibili di estensione analogica. Tale disciplina seleziona i casi in cui l’invalida notificazione della cartella genera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale e plasma l’interesse ad agire, che può assumere configurazione diversa anche per norma sopravvenuta fino al momento della decisione. La disposizione incide sulla pronuncia e si applica anche ai processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere allegato e dimostrato. Il contribuente che abbia già ottenuto tutela con l’impugnazione dell’atto esecutivo non vanta un interesse concreto e attuale a reagire contro il ruolo di per sé considerato.
Il Fatto
Il contribuente aveva impugnato il ruolo, conosciuto attraverso un estratto di ruolo depositato dall’agente della riscossione in un procedimento esecutivo promosso nei suoi confronti con pignoramento presso terzi. Deducendo di non aver mai ricevuto la notifica della prodromica cartella, contestava la decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 e rilevava che il ruolo, privo della cartella allegata, difettava dei necessari requisiti.
La CTP di Bologna dichiarava il ricorso inammissibile per tardività, ritenendo il termine di sessanta giorni decorso dal deposito dell’atto di intervento dell’agente della riscossione e dalla notifica della cartella. La CTR dell’Emilia-Romagna rigettava l’appello, osservando che il ruolo e l’estratto di ruolo non sono autonomamente impugnabili perché atti interni alla pubblica amministrazione fiscale e che la cartella era stata compiutamente notificata e non impugnata nei termini. Il contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo si denunciava la nullità della sentenza per totale carenza di motivazione, prospettandosi una pseudomotivazione fondata su duplice affermazione apodittica. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la sentenza impugnata esibisce una motivazione sintetica ma effettiva, graficamente e contenutisticamente, integrante il minimo costituzionale richiesto da Cass. Sez. U n. 8053 del 2014, tanto che il ricorso vi si confronta ampiamente nei motivi successivi.
Il secondo motivo contestava la non autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo. La Corte ha dato continuità al principio immanente in giurisprudenza: l’estratto di ruolo non è impugnabile, ad eccezione dei casi tassativi previsti dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, insuscettibili di applicazione analogica. Richiamando Sez. U n. 26283 del 06.09.2022, il Collegio ha ribadito che la norma sopravvenuta ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, applicandosi anche ai processi pendenti, nei quali lo specifico interesse va dimostrato.
La Corte ha poi richiamato Corte cost. n. 190 del 2023, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost., perché eventuali modifiche al sistema spettano al legislatore. Ha inoltre rilevato che l’art. 10 D.Lgs. n. 110 del 2024 ha ampliato il novero dei casi tipici di impugnazione.
Nel caso concreto il contribuente non ha assolto l’onere di allegare e dimostrare alcuno dei casi tipici d’impugnazione. L’avvio di una procedura esecutiva fondata sulla medesima cartella non integra una fattispecie tipizzata. Proposta dallo stesso contribuente, in seno a quella procedura, azione cognitoria per far valere l’invalidità del titolo esecutivo, sfociata in sentenza di accoglimento passata in giudicato, egli non ha illustrato quale ulteriore bisogno di tutela, concreto e attuale, continuasse a vantare. Il rigetto del secondo motivo ha determinato l’inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse degli ultimi due motivi, volti ad aggredire la seconda ratio decidendi relativa alla compiuta notifica delle cartelle. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con compensazione integrale delle spese di lite e pagamento del doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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