Giudicato esterno e accertamenti tributari per annualità diverse (Cass. civ. Sez. V n. 18900 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di tributi periodici, l’effetto vincolante del giudicato esterno opera solo quando vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per più periodi d’imposta, ovvero quando l’accertamento concerna la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata. Il giudicato formatosi su una determinata annualità non si estende quindi al giudizio relativo a un diverso periodo d’imposta, soprattutto in presenza di soggetti in parte diversi e di differenti provvedimenti impositivi. Il vincolo non si forma nemmeno sull’interpretazione e sull’individuazione della norma tributaria posta a fondamento della decisione, salvo che la situazione giuridica accertata sia soggettivamente e oggettivamente identica.

Il Fatto

Due società contribuenti impugnavano davanti alla Commissione tributaria provinciale alcuni avvisi di accertamento, per imposte dirette e IVA, relativi all’anno 2005. L’Ufficio aveva accertato maggiori ricavi conseguenti alla vendita di immobili, desumendo importi superiori a quelli indicati nei rogiti e nelle fatture dai contratti preliminari, dai contratti di mutuo, dalle dichiarazioni di alcuni acquirenti, dai prezzi di immobili simili e dalle quotazioni OMI.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in riforma, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate. Le società proponevano ricorso per cassazione, affidato a due motivi, mentre l’Agenzia resisteva con controricorso. In sede di legittimità la curatela fallimentare si costituiva, e con memoria si eccepiva il giudicato esterno formatosi su una precedente ordinanza riguardante l’anno 2004.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo le ricorrenti deducevano la nullità della sentenza per vizio del procedimento e di motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., perché la Commissione regionale aveva motivato richiamando un altro ricorso, relativo all’anno 2004, già definito. Il motivo è infondato: le discrasie rilevate costituiscono meri errori materiali che non inficiano la coerenza e la logicità della decisione.

La Commissione regionale aveva descritto una fattispecie scaturita dalla medesima verifica fiscale ma relativa a una diversa annualità. Dall’intestazione della sentenza impugnata emergevano però il corretto anno d’imposta 2005 e gli estremi degli avvisi effettivamente impugnati. Le questioni giuridiche esaminate erano analoghe a quelle affrontate nella causa relativa all’anno 2004, già definita dalla Corte.

La Corte disattende l’eccezione di giudicato esterno, proposta con la memoria, in relazione alla precedente ordinanza emessa nel giudizio riguardante l’Agenzia delle entrate, una delle società e i soci della medesima: i giudizi concernevano soggetti in parte diversi, differenti anni d’imposta e diversi provvedimenti impositivi. Nelle imposte periodiche l’effetto vincolante del giudicato esterno è limitato ai soli casi di fatti con efficacia permanente o pluriennale, o di accertamento sulla qualificazione di un rapporto a esecuzione prolungata, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.

Il giudicato non si forma neppure sull’interpretazione e sull’individuazione della norma tributaria posta a fondamento della decisione, salvo che la situazione giuridica accertata non sia soggettivamente e oggettivamente identica, prevalendo allora il principio del ne bis in idem; resta ferma l’esigenza di tendenziale uniformità delle decisioni, affidata all’attività nomofilattica della Corte.

Con il secondo motivo le ricorrenti denunciavano la nullità della sentenza per vizio logico e motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, per mancato esame dell’appello incidentale sull’illegittimità dell’accertamento. Il motivo è inammissibile: la censura di omesso esame di un fatto decisivo impone di indicare il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando della discussione e la sua decisività, nel rispetto degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Le ricorrenti non hanno trascritto gli atti e hanno formulato un motivo generico, volto ad attingere il giudizio di fatto del giudice di appello. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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