Il giudicato formatosi sul socio non è travolto dalla cassazione della sentenza resa verso altri litisconsorti (Cass. civ. Sez. 5 n. 5162 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi all’esito del giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento promosso dal socio di una società di capitali fa stato tra le parti, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., a prescindere dall’eventuale violazione del litisconsorzio necessario nei confronti degli altri soci o della società. L’eventuale formazione di giudicati parziali deve essere valutata tenendo conto dei limiti soggettivi stabiliti dall’art. 2909 cod. civ.: la lesione del diritto di difesa dei litisconsorti pretermessi non consente alla parte che ha ritualmente preso parte al processo di sottrarsi all’autorità del giudicato sfavorevole. Ne consegue che la successiva cassazione con rinvio della sentenza favorevole ad altri litisconsorti non incide sulla definitività dell’accertamento nei confronti del socio il cui rapporto tributario sia stato definito con giudicato diretto di contenuto contrario.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte del contribuente, di una cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo a titolo definitivo, ai sensi dell’art. 68 d.lgs. n. 546/1992, in forza di una sentenza della CTR passata in giudicato che aveva respinto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento relativo al reddito da partecipazione in una società a responsabilità limitata.
Nel frattempo, la Corte di Cassazione aveva cassato con rinvio, per difetto di integrità del contraddittorio, la sentenza che, in un diverso giudizio promosso da altri soggetti avverso lo stesso avviso di accertamento, aveva accolto l’appello dell’amministrazione finanziaria. La CTR, nel respingere l’appello del contribuente, aveva tuttavia affermato che, nel giudizio di impugnazione della cartella, la cognizione è limitata ai vizi propri dell’atto di riscossione e non può estendersi alla fondatezza dell’avviso di accertamento prodromico, ormai definitivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale il contribuente deduceva la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., dell’art. 21 d.lgs. n. 46/1999 e dell’art. 14, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 602/1973, per non aver la CTR ritenuto illegittima l’iscrizione a ruolo a seguito dell’intervenuta cassazione della sentenza resa nel giudizio promosso da altri litisconsorti. Il motivo è stato giudicato infondato: la CTR non ha disatteso il principio del fatto non contestato, avendo espressamente richiamato la cassazione per escluderne l’incidenza sulla legittimità della cartella, in quanto relativa alle vicende di un atto impositivo già divenuto definitivo per effetto del giudicato formatosi nei confronti del ricorrente.
La Corte ha precisato che l’avviso di accertamento definitivo per effetto del giudicato sull’impugnazione del socio costituisce il titolo esecutivo per l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo. La sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., a prescindere dall’eventuale violazione del litisconsorzio necessario, che non vale a sottrarre il socio che ha preso parte al giudizio agli effetti del giudicato sfavorevole. I limiti soggettivi del giudicato impediscono al litisconsorte che ha partecipato al processo di sottrarsi all’autorità del giudicato, nonostante la lesione del diritto di difesa dei litisconsorti pretermessi.
Con specifico riferimento all’accertamento del reddito della società imputato ai soci per trasparenza, la Corte ha richiamato il principio per cui gli effetti del giudicato di annullamento non si estendono al socio nei cui confronti sia intervenuto un giudicato diretto di segno contrario, essendo l’estensione soggettiva del giudicato favorevole preclusa nei confronti del socio il cui rapporto tributario sia stato definito con altro giudicato di contenuto contrario. La pendenza di altro giudizio di impugnazione del medesimo atto impositivo non può quindi incidere sulla posizione del ricorrente, ormai regolata dal giudicato.
Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 per l’eccezione di incompetenza del funzionario che aveva sottoscritto il ruolo, è stato ritenuto infondato in quanto la norma richiamata regola la delega di funzioni dirigenziali, mentre nella specie non era stata contestata la delega ma la mancanza dei poteri dirigenziali, circostanza esclusa dalla CTR sulla base della documentazione prodotta dall’amministrazione. Il terzo motivo, concernente la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non avendo il ricorrente riportato il motivo di appello né specificato quale atto sarebbe stato affetto dal vizio di motivazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.