Inammissibile il ricorso per omesso esame se manca l’indicazione del fatto decisivo (Cass. civ. Sez. V n. 12587 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, è denunciabile solo quando il giudice di merito abbia trascurato un fatto storico principale o secondario, processualmente esistente, oggetto di discussione tra le parti e idoneo, se considerato, a determinare una decisione diversa. Non integrano il vizio le argomentazioni difensive, le mere ipotesi alternative, le singole questioni decise, né le valutazioni circa l’inerenza di un costo. Il motivo è inoltre inammissibile quando le due sentenze di merito si fondino sulle medesime ragioni di fatto, non avendo il ricorrente allegato la diversità delle rationes decidendi.

Il Fatto

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento emesso ai sensi degli artt. 39 e ss. d.P.R. n. 600/1973 per l’anno d’imposta 2010, con cui l’Ufficio disconosceva, per difetto di inerenza, il costo sostenuto per l’acquisto del marchio dalla controllante e portato in deduzione ai fini IRES. L’Ufficio riteneva il costo inidoneo a generare utili, non essendo il marchio mai stato utilizzato dalla società acquirente.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, rilevando che la contribuente aveva utilizzato un marchio “di fatto”, non registrato. La Commissione tributaria regionale del Lazio confermava il rigetto, escludendo l’applicabilità della nozione di inerenza allargata per la diversità dei segni identificativi. La società ricorreva per cassazione con un unico motivo, lamentando l’omesso esame di una perizia di parte.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce l’ambito applicativo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come novellato dal d.l. 83/2012. La riforma ha inteso limitare il sindacato sul fatto in cassazione e l’abuso dei ricorsi fondati sul vizio di motivazione. È denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile.

Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e n. 37406 del 2022, il Collegio ribadisce che resta esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. Per fatto decisivo deve intendersi un fatto storico, principale o secondario, processualmente esistente in quanto allegato e discusso, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti e che, se valutato, avrebbe condotto a una decisione diversa. Non sono “fatti” le argomentazioni o deduzioni difensive, le singole questioni decise, i singoli elementi di un accadimento complesso, né le mere ipotesi alternative.

La Corte conferma l’applicabilità della norma al processo tributario e richiama il principio per cui è inammissibile il motivo che non censuri l’omesso esame di un fatto decisivo, ma evidenzi solo un’insufficiente motivazione per non avere la Commissione regionale considerato tutte le circostanze della fattispecie.

Nel caso concreto emerge un ulteriore profilo di inammissibilità: le due decisioni di merito sono fondate sulle medesime ragioni di fatto (doppia conforme), senza che la ricorrente abbia allegato una diversità delle rationes decidendi. Inoltre, le circostanze asseritamente omesse integrano non già fatti storici, ma valutazioni sull’inerenza del costo. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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