Direttore dei lavori responsabile in solido per difetti costruttivi dell’opera (Cass. civ. Sez. II n. 18929 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il direttore dei lavori nominato dal committente risponde in solido con l’appaltatore per i vizi e le difformità dell’opera, poiché il suo obbligo di sorveglianza è preventivo e diretto a impedire che i difetti si verifichino, non a rilevarli una volta cristallizzati. La sua prestazione, pur configurandosi come obbligazione di mezzi, va valutata non secondo il normale concetto di diligenza ma alla stregua della diligentia quam in concreto, in ragione delle peculiari competenze tecniche richieste. Ne deriva la responsabilità solidale con l’appaltatore per gli errori di esecuzione non impediti, senza che una clausola contrattuale che addossi all’appaltatore ogni responsabilità valga come esonero, trattandosi di disciplina inderogabile ove ricorrano gravi difetti ex art. 1669 c.c.

Il Fatto

Un condominio conveniva in giudizio l’appaltatore, il direttore dei lavori e l’amministratore dell’epoca per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a vizi e difformità dell’edificio, oltre alla restituzione di somme corrisposte in forza di una contabilità errata e delle penali per il ritardo. Il Tribunale condannava in solido appaltatore e direttore dei lavori, mentre la Corte d’appello, prima in sede di gravame e poi in sede di rinvio dopo una cassazione parziale, confermava la responsabilità solidale del direttore per i difetti relativi agli elementi architettonici, ai pilastri esterni e al muretto di una terrazza.

Avverso la pronuncia di rinvio il direttore dei lavori proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, dolendosi in particolare dell’affermazione automatica della propria corresponsabilità, dell’esclusione del concorso di colpa del committente, dell’estensione della condanna solidale a vizi ritenuti ornamentali, dell’avvenuto pagamento di parte delle somme e della liquidazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce l’obbligo del direttore dei lavori come dovere di alta sorveglianza sull’esecuzione dell’opera. Questi deve vigilare affinché il risultato sia conforme al regolamento contrattuale, al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica. L’obbligo opera in ciascuna fase di realizzazione e in via preventiva: il professionista deve impedire che le difformità si verifichino, non limitarsi a constatarle quando sono già cristallizzate.

Quanto alla misura della diligenza, la Corte ribadisce che il direttore dei lavori, pur essendo titolare di un’obbligazione di mezzi, opera in situazioni che richiedono peculiari competenze tecniche. Il suo comportamento va quindi ponderato alla stregua della diligentia quam in concreto e non del normale concetto di diligenza. Rientrano nei suoi compiti l’accertamento della conformità della progressiva realizzazione al progetto e delle modalità esecutive al capitolato, nonché l’adozione degli accorgimenti tecnici necessari a garantire un’opera priva di difetti costruttivi.

La censura del ricorrente, sotto l’apparente veste di violazione di legge, mira in realtà a una rivalutazione dei fatti accertati in merito, preclusa in sede di legittimità. Il giudice di rinvio aveva acclarato numerosi errori di esecuzione descritti dalle relazioni peritali, ai quali il direttore non aveva posto rimedio con i propri poteri di ingerenza preventiva. Una volta verificatisi i difetti, egli ne risponde in solido con l’appaltatore.

Neppure la clausola contrattuale che attribuiva all’appaltatore la responsabilità esclusiva dell’esecuzione vale come esonero: essa non integra un’assunzione di responsabilità specifica in favore del direttore e non può derogare alla disciplina inderogabile dell’art. 1669 c.c., funzionalizzata a tutela dell’incolumità. Parimenti infondata è la doglianza sul concorso di colpa del committente, trattandosi di questione non riproposta nei gradi precedenti e comunque non suffragata dalla necessaria allegazione; il direttore avrebbe dovuto semmai segnalare le carenze progettuali al committente, manifestando il proprio dissenso per andare esente da responsabilità.

La Corte rigetta infine il motivo sulle somme già versate: il pagamento eseguito per paralizzare una potenziale azione esecutiva, senza riconoscere la fondatezza della pretesa, non esclude la condanna. Quanto alle spese, l’accoglimento ridotto di una domanda articolata in un unico capo non integra reciproca soccombenza, e la liquidazione per ciascun grado, senza dettaglio per ogni fase, è sufficiente ai fini del controllo tariffario. Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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