Doppia imposizione e deduzione forfettaria dei costi presunti (Cass. civ. Sez. V n. 27117 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento analitico-induttivo dei redditi d’impresa, la sentenza di rinvio che ometta del tutto di verificare l’eccepita duplicazione d’imposta, derivante dall’obiettiva convergenza di due avvisi di accertamento relativi al medesimo anno, è censurabile, poiché la doppia imposizione sussiste qualora sia reiteratamente applicata la medesima imposta in base allo stesso presupposto. Inoltre, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, che ha operato un’interpretazione adeguatrice dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria dei costi di produzione, che vanno detratti dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento per IRPEF, addizionale regionale, IRAP e IVA relativamente all’anno 1998, fondato su due processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente. La decisione veniva confermata in appello, ma la Cassazione, con una precedente pronuncia, accoglieva il ricorso dell’Agenzia delle entrate sul rilievo della congruità della motivazione dell’atto impositivo.
In sede di rinvio, la Commissione tributaria regionale rigettava i motivi del ricorso in riassunzione, respingeva l’appello incidentale e accoglieva quello principale dell’Agenzia, riformando integralmente la sentenza di primo grado. I contribuenti, subentrati nel frattempo al titolare originario, propongono ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il primo motivo, rilevando che lo stesso sollecita una rivisitazione di questioni meritali e non offre contezza della dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Il giudice di rinvio ha ritenuto che l’inattendibilità della contabilità e il difetto di giustificazioni sulle ingenti movimentazioni in contanti integrino presupposto idoneo per l’accertamento analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 2729 cod. civ.
La Corte ribadisce, richiamando un proprio precedente, che resta riservata alla sede giudiziale la verifica dell’effettiva incidenza delle irregolarità sulla rideterminazione del reddito, e ricorda che il ricorso al metodo induttivo è ammissibile anche in presenza di una contabilità formalmente regolare ma complessivamente inattendibile, con spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché generico e vertito in fatto: il giudice di rinvio ha escluso ogni corrispondenza tra le movimentazioni e la contabilità, giudicata inattendibile, senza che i ricorrenti forniscano analitiche giustificazioni documentate.
Il terzo motivo è fondato. Il giudice di rinvio ha omesso di verificare l’eccepita duplicazione d’imposta, nonostante la stessa Agenzia avesse rappresentato in primo grado la necessità di tener conto dell’emissione di due avvisi concorrenti proprio al fine di evitare la duplicazione. La Corte richiama il principio per cui la doppia imposizione sussiste quando la medesima imposta è applicata più volte sullo stesso presupposto, e su tale omissione cassa la sentenza.
Anche il quarto motivo è fondato. La sentenza impugnata oblitera il principio secondo cui, a seguito della Corte cost. n. 10 del 2023, il contribuente imprenditore può opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria dei costi di produzione da detrarre dai maggiori ricavi presunti, previa eventuale consulenza tecnica d’ufficio. In accoglimento del terzo e del quarto motivo, rigettati gli altri, la sentenza è cassata con rinvio.
Nota della Redazione
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