Motivazione apparente della sentenza d’appello che omette l’esame del merito (Cass. civ. Sez. V n. 18972 del 10.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente, e va pertanto cassata, la sentenza d’appello che, accertato il vizio di extrapetizione della decisione di primo grado, dichiari la legittimità dell’atto impositivo e consideri superfluo l’esame del merito della controversia. Il giudice di seconde cure, una volta rilevata l’ultrapetizione, deve esaminare le ragioni del ricorso introduttivo e le censure mosse dai contribuenti all’atto impositivo. La motivazione è apparente quando non consente alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, non attingendo la soglia del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.
Il Fatto
I ricorrenti sono stati destinatari di un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per il recupero ad imponibile di una somma corrispondente a un credito d’imposta dichiarato per fatture IVA riferibili a un’annualità per la quale la società non aveva presentato alcuna dichiarazione. L’atto impositivo li individuava quali amministratori di fatto della società, nell’ambito di una verifica che aveva rilevato condotte frodatorie attuate mediante l’utilizzo strumentale di più società del settore edilizio.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti, annullando l’avviso. La Commissione tributaria regionale, sull’appello dell’Agenzia, ha riformato la decisione di primo grado, rilevando un vizio di extrapetizione della pronuncia provinciale e ritenendo superfluo ogni ulteriore esame del merito, dichiarando la legittimità dell’atto impositivo. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 112 e 161, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per nullità della sentenza dovuta a motivazione apparente. La Corte ritiene il motivo fondato.
Il Collegio richiama la nozione consolidata di motivazione apparente: essa ricorre quando il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, ovvero, pur indicandoli, non faccia seguire una disamina chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, da permettere un adeguato controllo (viene citata Sez. U n. 22232 del 2016, oltre alle pronunce n. 13977 del 2019 e n. 6758 del 2022). La motivazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente e sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme, non consenta alcun controllo sull’esattezza del ragionamento, così da non attingere il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (sono citate Cass. n. 13248 del 2020 e n. 20921 del 2019). Lo è, ancora, quando manchi del tutto l’esplicitazione sul quadro probatorio (Cass. n. 3819 del 2020).
La Corte ricorda inoltre che, in sede di gravame, la decisione può essere legittimamente motivata per relationem, purché il giudice d’appello esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, sì da consentire di ricavare dalle parti motivi di entrambe le sentenze un percorso argomentativo adeguato. Essa va invece cassata quando il giudice si limiti ad aderire alla pronuncia di primo grado senza che emerga che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (sono citate Cass. n. 14786 del 2016 e n. 9105 del 2017).
Nel caso concreto, il giudice regionale era stato investito dell’appello erariale dopo che la commissione provinciale aveva deciso su questione estranea alla controversia. Una volta appurato il vizio di extrapetizione, sarebbe stato necessario esaminare le ragioni del ricorso introduttivo e le censure dei contribuenti, per valutare la fondatezza dell’atto impositivo. Il giudice d’appello, invece, ha obliterato le ragioni effettive del contendere, limitandosi a dichiarare superflua la disamina del merito e legittimo l’atto, senza indicare le ragioni di tale conclusione. Si tratta di una tipica ipotesi di motivazione apparente.
L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, con cui i ricorrenti avevano denunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., l’omesso esame del fatto storico rappresentato dalla contestazione della qualifica di amministratori di fatto. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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