Motivazione apparente nella scelta tra relazioni tecniche antitetiche sul beneficio fondiario (Cass. civ. Sez. 5 n. 10425 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, ove è ampio lo spazio per le prove atipiche, la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice e fondare la decisione, purché questi spieghi le ragioni per cui la ritiene corretta e convincente. È nulla per motivazione apparente la sentenza che, a fronte di risultanze tecniche contrapposte, esprima una mera e ingiustificata preferenza per una di esse, senza enucleare il percorso logico-giuridico seguito. La mancanza di motivazione, quale causa di nullità della decisione, ricorre tanto nella radicale carenza quanto nelle ipotesi in cui l’apparato argomentativo, pur materialmente esistente, risulti inidoneo a rivelare la ratio decidendi e non attinga la soglia del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.
Il Fatto
Il contribuente impugnava la cartella esattoriale con cui il Consorzio di Bonifica imponeva il pagamento dei contributi consortili c.d. fissi per l’anno 2017 su terreni extra-agricoli ricadenti nel comprensorio. Deduceva, tra gli altri motivi, l’assenza del beneficio fondiario a causa della ridotta portata del canale 7 di Policoro. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado accoglieva invece l’appello del contribuente, valorizzando la relazione tecnica redatta per il Comune di Policoro a tutela dell’interesse pubblico ambientale, dalla quale emergevano rischi idrogeologici tali da escludere qualsiasi beneficio per i terreni. Il giudice del gravame dichiarava inutile la consulenza tecnica d’ufficio richiesta dal Consorzio e definiva apoditticamente “di minor pregio e rilievo” le relazioni prodotte dall’ente impositore. Il Consorzio ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte, previa corretta riqualificazione della censura, accoglie il ricorso. Il motivo, formalmente dedotto come violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., insiste in realtà sull’aspetto motivazionale e va ricondotto all’ipotesi di cui al n. 4 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c. Il Consorzio contesta infatti che il giudice di secondo grado abbia attribuito valore decisivo a uno studio idraulico-idrologico estraneo al calcolo del beneficio fondiario, senza spiegare le ragioni della prevalenza accordata alla relazione del Comune di Policoro rispetto a quelle prodotte dall’ente impositore.
La Suprema Corte richiama il principio per cui, nel processo tributario, la perizia di parte può essere elevata a fondamento della decisione a condizione che il giudice motivi le ragioni per cui la ritenga corretta e convincente. Tale principio non risulta osservato nella specie: la motivazione della sentenza impugnata è solamente apparente, non essendo dato comprendere il percorso logico-giuridico seguito per attribuire prevalenza a una relazione rispetto alle altre, di segno opposto, una delle quali redatta da un consulente tecnico d’ufficio.
La motivazione deve dare conto del percorso logico seguito in concreto per pervenire alla statuizione e non può limitarsi a esprimere una preferenza non giustificata. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la mancanza di motivazione configuri causa di nullità della sentenza sia nei casi di radicale carenza, sia quando la motivazione sia costruita in forme inidonee a rivelare la ratio decidendi, perché intessuta di argomentazioni logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili.
Si è in presenza di una tipica fattispecie di motivazione apparente quando la motivazione, pur graficamente esistente e talora sovrabbondante, renda impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, non attingendo la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. La Corte accoglie pertanto il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.
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Nota della Redazione
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