Sospensione feriale esclusa per le opposizioni esecutive e qualificazione di apparenza (Cass. civ. Sez. III n. 19135 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all’esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione. Opera, al riguardo, il principio dell’apparenza: il regime di impugnazione, e quindi anche le norme sul computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice a quo ha dato all’azione proposta, non in base al rito applicabile. È irrilevante, sotto tale profilo, che la fase di merito a cognizione piena sia stata introdotta su iniziativa del creditore procedente ai sensi dell’art. 616 c.p.c.
Il Fatto
La società creditrice ha pignorato le quote di partecipazione a una società a responsabilità limitata di cui era titolare il proprio debitore. Quest’ultimo ha proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 2, cod. proc. civ., deducendo l’impignorabilità dei beni in forza dell’art. 170 cod. civ.. La fase di merito è stata introdotta dalla società procedente.
L’opposizione è stata rigettata in primo grado. La Corte d’appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello, rilevandone la tardività per non aver applicato la sospensione feriale dei termini, trattandosi di controversia qualificata come opposizione esecutiva. Il debitore ricorre in cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente contesta la qualificazione data all’oggetto della controversia. Sostiene che la decisione impugnata sarebbe priva di motivazione effettiva sul punto e che la corte territoriale non avrebbe valutato le modalità con cui era stata introdotta la fase di merito.
La Corte richiama il consolidato indirizzo secondo cui, ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, la sospensione dei termini nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive. Rileva il principio dell’apparenza: il regime di impugnazione e il computo dei termini si determinano in base alla qualificazione che il giudice a quo ha dato all’azione, non al rito applicabile. La motivazione della corte d’appello risulta chiaramente espressa in tal senso.
Il primo motivo è pertanto infondato e il secondo inammissibile, perché fondato su censure prive di rilievo ai fini dell’esito del giudizio. Solo per completezza, la Corte osserva che la qualificazione in termini di opposizione all’esecuzione è manifestamente conforme a diritto, trattandosi di giudizio introdotto dallo stesso debitore esecutato nel corso del processo esecutivo, senza che rilevi l’iniziativa della società creditrice nell’instaurazione della fase di merito.
Il terzo motivo riguarda la revoca del beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta dalla corte d’appello all’esito del giudizio. Il motivo è inammissibile: secondo il consolidato indirizzo, il provvedimento di revoca deve considerarsi autonomo e soggetto a separato regime di impugnazione, ovvero l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, restando escluso che della revoca possa essere investita la Corte in sede di ricorso avverso la decisione di merito.
Il ricorso è rigettato. Il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 9.000,00 oltre € 200,00 per esborsi, spese generali e accessori di legge. Si dà atto dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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