Prescrizione dell’assegno azionato come promessa di pagamento in bianco (Cass. civ. Sez. I n. 19330 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’assegno di conto corrente è azionato quale promessa di pagamento, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui la promessa è stata assunta dall’emittente, coincidente con quello della sottoscrizione e della consegna del titolo. Se è accertato che i titoli sono stati rilasciati in bianco quanto alla data e che le date di emissione apposte con timbro sono false, perché poste al solo fine di eludere gli effetti della prescrizione, il giorno di decorrenza non può essere quello risultante dai titoli. Le sentenze penali di merito, ancorché il processo si sia chiuso con la dichiarazione di prescrizione della tentata truffa aggravata, spiegano effetti nel giudizio civile quanto all’accertamento dei fatti materiali, ove non vi sia coincidenza di petitum e causa petendi con l’azione risarcitoria, esclusa la traslazione dell’azione civile nel processo penale.

Il Fatto

Una società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato il pagamento di poco più di cinquantunmila euro in favore di un privato, per il credito portato da due assegni di conto corrente, tratti sullo stesso istituto di credito e di identico importo. L’opponente eccepiva l’abusivo riempimento dei titoli in epoca successiva alla loro traenza, la prescrizione dell’azione cartolare e, quanto all’azione causale, l’infondatezza della pretesa.

Il Tribunale di Bari accoglieva parzialmente l’opposizione, revocava il decreto e condannava la società opponente a una somma ridotta. La Corte d’appello di Bari rigettava l’appello principale del creditore e accoglieva quello incidentale della società, revocando integralmente il decreto. Il creditore ricorreva per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è rigettato. La Corte muove dalla statuizione della sentenza impugnata secondo cui nel giudizio penale era stato accertato che i due titoli erano stati rilasciati senza data e che le date apposte a mezzo timbro erano false, poste al solo fine di evitare gli effetti della prescrizione. Da tale accertamento la Corte d’appello aveva fatto discendere la decorrenza del termine prescrizionale dal momento di assunzione della promessa di pagamento, non dalla data risultante dai titoli.

Sui primi motivi la Cassazione rileva l’inammissibilità per difetto di autosufficienza. Il ricorrente non trascrive il contenuto della missiva interruttiva evocata, così impedendo alla Corte di valutare la censura; il ricorso, del resto, deve esporre quanto necessario a dare piena cognizione della controversia senza accesso ad altre fonti, secondo la giurisprudenza richiamata (Cass. n. 31082/2017, Cass. n. 12191/2020, Cass. n. 12481/2022).

Il secondo e il terzo motivo sono in parte inammissibili e in parte infondati. Il collegio di merito non ha deciso in base al riparto dell’onere della prova, ma ha ricostruito le evidenze probatorie e le risultanze del giudizio penale con motivazione ampia e adeguata. La censura sull’atto interruttivo è generica, per l’assenza di trascrizione della missiva.

Quanto alla costituzione di parte civile, la Corte ribadisce che il trasferimento nel processo penale dell’azione civile presuppone l’effettiva coincidenza di petitum e causa petendi; la domanda civile fondata su fatti diversi e più ampi resta distinta (Cass. n. 34529/2019). Qui la società si era limitata a resistere alla pretesa creditoria, senza avanzare domanda di restituzione o risarcimento, sicché nessuna domanda doveva essere trasferita. La domanda ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. non era stata proposta nei gradi di merito e non ha attinenza con il giudizio di legittimità. La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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