Notifica cartelle via PEC non iscritta e valenza interruttiva della prescrizione (Cass. civ. Sez. V n. 19327 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l’omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, né quando la cartella sia stata redatta e notificata su supporto cartaceo, né quando il documento, originariamente analogico, sia stato trasmesso in forma digitale, né quando sia stata redatta fin dall’origine e notificata in forma digitale. La cartella esiste in quanto inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterla, non richiedendo il modello approvato con d.m. alcuna sottoscrizione dell’esattore. La notifica effettuata a mezzo PEC da indirizzo di posta non iscritto in pubblici registri non è nulla ove abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza incertezza sulla provenienza e sull’oggetto dell’atto, dovendo la parte contribuente allegare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa derivanti dalla ricezione da indirizzo diverso da quello presente nel registro. La prova del perfezionamento della notificazione è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessaria la copia integrale della cartella.

Il Fatto

L’agente della riscossione notificava a una società un’intimazione di pagamento per un importo superiore a sei milioni di euro, riguardante una pluralità di cartelle e tre avvisi di accertamento esecutivi aventi ad oggetto tributi diversi. La contribuente impugnava l’atto esattivo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, deducendo l’invalidità di numerose cartelle prodromiche per mancata notificazione, con conseguente estinzione del credito per prescrizione, e la nullità della notifica di altre cartelle per assenza della firma digitale dei file trasmessi a mezzo PEC.

La CTP respingeva il ricorso, ritenendo valido il formato digitale privo di firma e decennale la prescrizione in materia di Irpef. La CTR confermava la decisione, riducendo solo l’importo delle spese di primo grado. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente contestava la violazione degli artt. 20, 21 e 48 del D.Lgs. n. 85 del 2005, dell’art. 16 ter del D.L. n. 179 del 2012, dell’art. 3 bis della legge n. 53 del 1994 e degli artt. 26 e 60 del D.P.R. n. 602 del 1973, per avere la CTR ritenuto idonea a interrompere la prescrizione la notificazione delle cartelle effettuata a mezzo PEC, senza sottoscrizione digitale e da indirizzo non presente in pubblici registri.

La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui l’omessa sottoscrizione della cartella non ne comporta l’invalidità, dipendendo l’esistenza dell’atto dalla sua inequivocabile riferibilità all’organo titolare del potere di emissione. Il modello approvato con d.m. non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo l’intestazione e l’indicazione della causale tramite apposito numero di codice. Il principio, già affermato per la cartella analogica, vale anche quando il documento, originariamente cartaceo, sia trasmesso in forma digitale, e persino quando sia redatto fin dall’origine in formato digitale.

Quanto all’indirizzo del mittente, la Corte osserva che la legge protegge, mediante l’iscrizione in pubblici registri, il corretto indirizzo di notificazione del destinatario e non del mittente. La notifica da indirizzo non presente in pubblici elenchi non è nulla se ha consentito al destinatario di difendersi compiutamente, senza incertezza sulla provenienza e sull’oggetto. L’estraneità dell’indirizzo al registro INI-PEC non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui risulta provenire, occorrendo che la parte contribuente evidenzi i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa. Nel caso concreto la ricorrente non allega alcun pregiudizio.

Con il secondo motivo la contribuente censurava la mancata produzione della copia integrale degli atti notificati. La Corte ribadisce che oggetto della prova è la notificazione e non il contenuto dell’atto: la prova del perfezionamento del procedimento e della relativa data è assolta con la produzione dell’avviso di ricevimento, operando la presunzione di conoscenza dell’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il destinatario provi l’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.

Con il terzo motivo la ricorrente lamentava errori nella liquidazione delle spese e la correzione dell’errore materiale disposta dalla CTR con distrazione in favore del difensore antistatario, senza notifica dell’istanza. La Corte rileva che la parte non dimostra l’interesse ad impugnare, non contestando la dichiarazione di antistatarietà né indicando il pregiudizio difensivo. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna alle spese e al pagamento del doppio contributo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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