Impugnabile il diniego di disapplicazione delle norme sulle società di comodo (Cass. civ. Sez. V n. 19343 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’Amministrazione finanziaria rigetta l’istanza di interpello proposta ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973, per ottenere la disapplicazione delle norme antielusive in materia di società di comodo, è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario. L’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude l’impugnazione di atti diversi che rechino una ben individuata pretesa tributaria o il convincimento dell’ufficio su un determinato rapporto. Il diniego disapplicativo, pur privo di efficacia vincolante, è idoneo a incidere sulla condotta dichiarativa dell’istante e integra un interesse qualificato ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ. La non impugnabilità introdotta dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015 non ha valenza interpretativa né efficacia retroattiva e non si applica ai provvedimenti anteriori.

Il Fatto

Una società con oggetto sociale di locazione immobiliare presentava istanza di interpello per ottenere, con riferimento agli anni di imposta 2011 e 2012, la disapplicazione del regime antielusivo del reddito minimo presunto applicabile alle società non operative. A sostegno della richiesta deduceva perdite di esercizio conseguenti alla liberazione degli immobili da parte della conduttrice sin dal 2008, alla successiva vendita a terzi nel 2012 e ai tentativi di ricollocazione affidati a primarie agenzie immobiliari.

L’Agenzia delle entrate rigettava l’istanza. Il provvedimento veniva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso ritenendo la costituzione tempestiva, il diniego autonomamente impugnabile e infondate le ragioni dell’ufficio. L’appello dell’Agenzia veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Agenzia contestava la stessa configurabilità di una controversia tributaria, sostenendo che la risposta all’interpello costituisce attività di consulenza giuridica priva di pretesa oggettivamente definita e non compresa nell’elenco dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. La Suprema Corte ha respinto la censura, richiamando l’indirizzo prevalente che ammette l’autonoma impugnabilità del rigetto dell’interpello disapplicativo.

Il principio consolidato è che l’elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma non impedisce di impugnare atti ulteriori quando l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria. Il diniego di disapplicazione, pur non vincolante, è il provvedimento con cui l’ufficio manifesta il proprio convincimento su un determinato rapporto tributario. La Corte richiama sul punto Sez. 5 n. 18604 del 2019, Sez. 5 n. 8412 del 2024 e Sez. 5 n. 2634 del 2023.

Non smentisce tale conclusione la pronuncia delle Sezioni Unite n. 2147 del 2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione, secondo cui le risposte agli interpelli non sono atti impugnabili perché non recano una pretesa tributaria definita. Il collegio nomofilattico ha infatti fatto salve proprio le risposte rese su richiesta di disapplicazione di norme antielusive, che restano impugnabili in quanto contenenti una compiuta pretesa.

Sul piano temporale, il provvedimento di diniego è anteriore all’entrata in vigore sia dell’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015, sia del comma 7 dell’art. 11 dello statuto del contribuente, come sostituito dal d.lgs. n. 219 del 2023. La Corte ricorda che Sez. 6-5 n. 23469 del 2017 aveva già chiarito che la norma del 2015 non ha valenza interpretativa né portata retroattiva e dispone solo per l’avvenire.

Con il secondo motivo l’Agenzia lamentava la violazione dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994, assumendo l’inidoneità della documentazione a provare le situazioni oggettive ostative al raggiungimento dei ricavi minimi. Il motivo è stato dichiarato inammissibile: sotto le spoglie del vizio di legge si sollecita un riesame della quaestio facti e un diverso apprezzamento delle prove, già valutate in modo concorde nei due gradi di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese e senza ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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