Accesso nello studio-abitazione e doppia motivazione della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 19609 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario fondato su accertamenti bancari, la sentenza di appello che sorregga la legittimità dell’atto impositivo con una doppia motivazione — l’irrilevanza degli esiti dell’accesso e, in via autonoma, la mancata prova dell’uso promiscuo dei locali — non è censurabile in cassazione quando il ricorso contesti uno solo dei due argomenti, restando l’altro incontestato e sufficiente a sostenere la decisione. Il travisamento della prova, dopo la novella dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non è più deducibile come vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione, e a fortiori è escluso in caso di doppia conforme, per la preclusione dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. La valutazione del materiale probatorio, compresa l’apprezzamento delle dichiarazioni dei verbalizzanti e dei certificati prodotti, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è estranea al giudizio di legittimità.

Il Fatto

A seguito di indagini della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate notificava a un professionista un avviso di accertamento per l’anno 2010, contestando un maggior reddito non dichiarato desunto dai versamenti e prelevamenti rilevati sui conti correnti a lui riferibili, con riferimento a Irpef, Iva e Irap.

Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, deducendo tra l’altro l’invalidità dell’accertamento perché l’accesso era stato eseguito presso lo studio professionale, ad uso promiscuo con l’abitazione, senza autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Respinto il ricorso in primo grado, la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione, ritenendo l’atto fondato sugli accertamenti bancari e non sugli esiti dell’accesso, e comunque non provato l’uso promiscuo. Proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo e il terzo motivo, proposti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sono trattati congiuntamente per omogeneità e connessione. Il ricorrente sostiene che gli accertamenti bancari posti a fondamento dell’atto siano in realtà conseguenza dell’accesso illegittimo, e lamenta che la sentenza abbia trascurato le risultanze dei certificati amministrativi e comunali.

La Corte ricorda che il travisamento della prova non è più deducibile dopo la novella dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134/2012, e che in caso di doppia conforme il ricorso ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni. Nel caso di specie il contribuente non allega differenze tra la decisione di primo e di secondo grado. Richiamando le Sezioni Unite n. 5792 del 2024, i giudici precisano che il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, mentre le censure sul fatto sostanziale restano inammissibili in questa sede. Il primo e il terzo motivo sono pertanto dichiarati inammissibili.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 52 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la Commissione ritenuto legittimo l’accesso senza autorizzazione della Procura, sebbene lo studio fosse di uso promiscuo con l’abitazione, con conseguente inutilizzabilità degli atti acquisiti.

La Corte osserva che la sentenza del gravame adotta una doppia motivazione: l’autorizzazione non era dovuta perché l’atto impositivo traeva fondamento dagli accertamenti bancari regolarmente autorizzati, e non dalle acquisizioni effettuate in sede di accesso; in secondo luogo, il contribuente non ha provato l’uso promiscuo come abitazione dello studio. Il ricorrente non contesta il primo argomento, limitandosi a censure generiche.

Quanto al secondo argomento, la Corte ribadisce che il giudice dell’appello ha posto a confronto gli elementi probatori ed espresso una valutazione di merito, come tale non censurabile in legittimità. Il contribuente domanda inammissibilmente un riesame degli atti processuali e un nuovo giudizio sul fatto. Anche il secondo motivo è quindi inammissibile, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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