Royalties su marchio e valore dogana: controllo licenziante e prova IVA (Cass. civ. Sez. V n. 25168 del 09.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diritti doganali, l’inclusione dei diritti di licenza nel valore in dogana delle merci importate incorporate in un marchio richiede che il pagamento degli stessi costituisca condizione della vendita e, ove i beni siano prodotti da un terzo, che sussista un potere di controllo del licenziante sul produttore. Tale controllo va inteso in accezione ampia, essendo sufficiente un mero potere di orientamento, anche di fatto o indiretto, da verificare in concreto alla luce degli indicatori elaborati dal Comitato del codice doganale. La motivazione del giudice di merito che, senza indicare gli elementi sintomatici, si limiti ad affermare l’autonomia dei rapporti contrattuali è viziata da falsa applicazione di legge per difetto di sussunzione. L’assolvimento dell’IVA intracomunitaria mediante inversione contabile elide la pretesa corrispondente, ma non la maggiore IVA scaturente dalla base imponibile aumentata dell’importo dei diritti di licenza, salvo non sia dimostrata l’esatta corrispondenza.

Il Fatto

Una società, licenziataria di un marchio di abbigliamento sportivo, impugnava un avviso di accertamento e un atto di irrogazione di sanzioni con cui l’Agenzia contestava di non aver incluso, nel valore della merce oggetto della dichiarazione doganale, le royalties dovute alla licenziante del marchio. Secondo la società, tali importi non dovevano essere computati, poiché i prodotti erano fabbricati da soggetti terzi e autonomi rispetto alla licenziante, che non esercitava su di essi alcun controllo.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’appello dell’Amministrazione. Proposto ricorso per cassazione, questa Corte lo accoglieva con precedente pronuncia e rinviava al giudice del merito, che confermava nuovamente la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto nuovo ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La disciplina applicabile ratione temporis è quella del regolamento CEE n. 2913/1992 (codice doganale comunitario) e del regolamento CEE n. 2454/1993. L’art. 32, par. 1, lett. c), CDC subordina l’addizione dei diritti di licenza al prezzo pagato al ricorrere di tre condizioni: il mancato inserimento nel prezzo, il riferimento alle merci da valutare e il pagamento come condizione della vendita. Gli artt. 157, 159 e 160 DAC precisano che, ove i beni siano prodotti da un terzo, è necessario un potere di controllo del venditore o di persona a esso legata sul produttore.

Esaminando il quarto motivo, la Corte lo ritiene ammissibile. L’Agenzia non chiede una rivisitazione del fatto, ma la corretta sussunzione delle clausole contrattuali nella fattispecie astratta, prospettando un vizio di sussunzione. Il giudice di legittimità può stabilire se il giudice di merito abbia correttamente collocato i fatti accertati sotto l’appropriata previsione normativa, senza ricostruirli diversamente.

Nel merito, il motivo è fondato. Il potere di controllo va inteso in accezione ampia, secondo cui è sufficiente anche un mero potere di orientamento. Utili indicatori sono tratti dal Commento n. 11 del Comitato del codice doganale nel documento TAXUD/800/2002, richiamato dalla giurisprudenza unionale come strumento valido per l’interpretazione uniforme del codice. La sentenza impugnata si è limitata ad affermare genericamente l’autonomia dei due rapporti contrattuali, senza indicare gli elementi sintomatici in base ai quali ha escluso il controllo del licenziante sul produttore, né ha tenuto conto delle regole di esperienza già valorizzate da questa Corte, secondo cui il contratto di licenza è di norma connotato da penetranti poteri di controllo sulla filiera.

Fondata è altresì la censura relativa all’IVA. L’art. 69 d.P.R. n. 633/1972 commisura l’imposta all’importazione al valore dei beni determinato ai sensi delle disposizioni doganali. L’assolvimento mediante inversione contabile è possibile anche sui diritti di licenza, ma non elide la maggiore pretesa scaturente dalla base imponibile aumentata. Occorre dimostrare che l’IVA assolta con reverse charge sulle royalties sia esattamente corrispondente a quella dovuta per la maggiorazione, circostanza non accertata dal giudice del merito.

Il primo motivo è rigettato, poiché il giudice del rinvio non era vincolato ad affermare la fondatezza della pretesa. Il quinto motivo è inammissibile per difetto di interesse, non comportando la dichiarazione di “ingiustificato comportamento” alcuna conseguenza sfavorevole. La Corte accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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