Identificazione del prenditore di assegno non trasferibile e diligenza della banca negoziatrice (Cass. civ. Sez. I n. 19657 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La banca negoziatrice di un assegno di traenza adempie l’obbligo di identificazione del prenditore mediante il riscontro di un solo documento di identità personale, purché non scaduto e privo di segni o indizi di falsità. Né la legge antiriciclaggio, né gli standard valutativi di matrice sociale impongono il ricorso a due documenti muniti di fotografia, sicché la raccomandazione contenuta nella circolare ABI non ha portata precettiva e non integra il parametro di diligenza di cui all’art. 1176, comma 2, cod. civ. La spedizione per posta ordinaria di un assegno munito di clausola di non trasferibilità costituisce, invece, condotta idonea a fondare il concorso di colpa del mittente ex art. 1227, comma 1, cod. civ., perché lo espone volontariamente a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza. La valutazione della diligenza professionale costituisce giudizio di diritto, censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il Fatto
La società attrice aveva citato davanti al giudice di pace la banca negoziatrice per ottenere il risarcimento del danno corrispondente a due assegni bancari non trasferibili, emessi dalla banca emittente su incarico della stessa attrice e destinati a due beneficiari, ma incassati da soggetti diversi dai legittimi prenditori. Gli assegni erano stati depositati su libretti di risparmio postale aperti da sedicenti prenditori e poi prelevati integralmente.
Il giudice di pace aveva rigettato la domanda, escludendo la responsabilità della banca, che aveva adempiuto all’obbligo di identificazione verificando il codice fiscale e la carta di identità dei portatori. Il Tribunale di Milano, in sede di appello, aveva invece accolto il gravame, ritenendo che la banca dovesse procedere all’identificazione sulla base di due documenti di identità muniti di fotografia e condannandola al pagamento. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, che investe la misura della diligenza qualificata esigibile dalla banca negoziatrice. Il giudizio di diligenza professionale compiuto sul parametro dell’art. 1176, comma 2, cod. civ. costituisce attività di interpretazione della norma, non mero accertamento fattuale, e come tale è censurabile in sede di legittimità. La ricorrente ha dedotto in modo specifico il contrasto con la legislazione speciale e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale.
Sul merito, il Collegio rileva che l’attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento di identità personale, tanto nell’attività avente rilevanza pubblicistica quanto in quella negoziale tra privati. L’art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2007, che disciplina le modalità di adeguata verifica della clientela, impone il controllo del documento di identità non scaduto per la sola identificazione delle persone fisiche, richiedendo strumenti ulteriori soltanto in presenza di persone giuridiche, trust o soggetti analoghi. Anche la legge antiriciclaggio, dunque, non ha stabilito modalità più rigorose.
La Corte precisa che la carta di identità, il passaporto o altro documento valido costituiscono strumento sufficiente per una diligente identificazione, purché non siano rilevabili segni o indizi di falsità. Non assume rilievo, in senso contrario, la circolare ABI del 7 maggio 2001, che prescrive l’identificazione mediante due documenti muniti di fotografia: a tale raccomandazione non può riconoscersi portata precettiva, né essa è rivolta alla ricorrente, e la regola prudenziale non si rinviene negli standard di matrice sociale o ricavabili dall’ordinamento positivo.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 9769 del 2020: la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola di non trasferibilità, costituisce condotta idonea a giustificare il concorso di colpa del mittente in caso di sottrazione e riscossione da parte di un soggetto non legittimato. Il pagamento presuppone la materiale disponibilità del titolo e la sua presentazione; il rischio che l’assegno cada in mani diverse non è scongiurato né dalla clausola di intrasferibilità, che impedisce la circolazione ma non l’evento, né dall’obbligo di identificazione, reso sempre più difficoltoso dalle tecniche di contraffazione.
La scelta della posta ordinaria, in presenza di forme più sicure come la raccomandata, l’assicurata o il bonifico, si traduce nella consapevole assunzione di un rischio e integra il fatto colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 1, cod. civ., applicabile anche al comportamento anteriore o coevo, purché legato da nesso eziologico con l’evento. La sentenza impugnata, che ha escluso il concorso di colpa e ha ritenuto non liberatoria la prova dell’identificazione con un solo documento, si pone in contrasto con l’orientamento delle Sezioni Unite. Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza cassata, con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione.
Nota della Redazione
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