Rinuncia al ricorso non accettata e inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32953 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione che non sia stata accettata dalla controparte, né notificata alle controparti costituite, né comunicata ai rispettivi difensori per l’apposizione del visto, non dà luogo alla pronuncia di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.. Essa, tuttavia, vale a far ritenere cessato l’interesse alla decisione sul ricorso e ne determina l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La natura di tale pronuncia, di inammissibilità sopravvenuta e non di rigetto, inammissibilità o improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, relativo all’obbligo di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato il controricorrente a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive, la somma di euro 15.958,28, oltre accessori di legge. Avverso tale pronuncia il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui la controparte aveva resistito con controricorso.
Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio per intervenuta transazione con la controparte e ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte prende atto in via preliminare della dichiarazione di rinuncia e della sopravvenuta cessazione dell’interesse. Rileva però che tale rinuncia non risulta notificata alla controparte, né accettata dalla stessa, né comunicata ai difensori per l’apposizione del visto.
Da qui la distinzione che sostiene il principio. La rinuncia al ricorso che non sia stata accettata, notificata alle controparti costituite e neppure comunicata per l’apposizione del visto ai rispettivi difensori non può dar luogo alla pronuncia di estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
Tuttavia, secondo il consolidato indirizzo richiamato dal Collegio (Cass. n. 483 del 2021; Cass. n. 26199 del 2020; Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 3876 del 2010; Cass. n. 15980 del 2006), la rinuncia vale a far ritenere cessato l’interesse alla decisione sul ricorso. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
La Corte precisa poi la natura della pronuncia, qualificandola come inammissibilità sopravvenuta e non come rigetto, inammissibilità o improponibilità del ricorso, richiamando sul punto Cass. n. 266 del 2019, Cass. n. 31732 del 2018, Cass. n. 23175 del 2015 e Cass. n. 19560 del 2015. Da tale qualificazione deriva l’esclusione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/2012, che impone al ricorrente non vittorioso il versamento di una somma pari al contributo unificato già versato.
La condotta processuale delle parti giustifica infine la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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