Appello con citazione anziché ricorso: rileva il deposito per la decadenza (Cass. civ. Sez. II n. 19754 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’atto di appello, da proporsi con ricorso, è invece proposto con atto di citazione, ai fini della valutazione del rispetto del termine per appellare deve aversi riguardo, per il criterio della conversione dell’atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento della notificazione, ma a quello del deposito, perfezionandosi solo con tale adempimento l’osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge. In applicazione del principio di ultrattività del rito, la trattazione della controversia secondo un determinato rito processuale comporta l’applicabilità del medesimo rito anche nella fase dell’impugnazione. La scelta del rito, una volta effettuata dalla parte che introduce il processo, si cristallizza nelle forme prescelte, salvo il potere del giudice di disporne il mutamento nei casi previsti dalla legge. È pertanto irrilevante che il giudice di appello ritenga che la causa non fosse sottoposta al rito seguito, trattandosi di evenienza successiva alla proposizione dell’impugnazione.

Il Fatto

Due società impugnano davanti al giudice ordinario i provvedimenti con cui, nel 2014, una ASL aveva applicato sanzioni e disposto il recupero di importi a seguito di controlli esterni sui servizi resi tra il 2009 e il 2011. L’azione è proposta ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011 e il giudizio di primo grado si svolge secondo il rito del lavoro, applicabile alle opposizioni a ordinanza ingiunzione.

Il Tribunale accoglie la domanda e annulla le ordinanze ingiunzione. La Corte di appello, con la sentenza impugnata, dichiara d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo la controversia devoluta al giudice amministrativo, ed esclude la tardività dell’appello proposto con atto di citazione. Le società ricorrono per cassazione deducendo la violazione delle regole sul termine per appellare.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. Dagli atti e dalla stessa sentenza impugnata risulta che la domanda di primo grado ha assunto la forma dell’opposizione ad ordinanza ingiunzione e che il procedimento si è svolto secondo il rito del lavoro, richiamato dall’art. 2 d.lgs. n. 150 del 2011. Per l’espresso rinvio all’art. 433 cod. proc. civ., l’appello avrebbe dovuto proporsi nella forma del ricorso, con deposito presso la cancelleria e successiva notificazione unitamente al decreto di fissazione dell’udienza.

La Corte territoriale ha superato il rilievo sulla forma dell’atto ritenendo che la domanda andasse qualificata come azione di accertamento negativo del credito, sottratta al rito speciale e soggetta al rito ordinario di cognizione. La conclusione non è condivisibile perché trascura il principio di ultrattività del rito, richiamato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2329 del 2023; Cass. n. 17646 del 2021; Cass. n. 210 del 2018; Cass. n. 20705 del 2018; Cass. n. 15897 del 2014).

Tale principio risponde a esigenze di certezza nell’applicazione delle norme processuali, fondate sui criteri oggettivi dell’apparenza e dell’affidamento. Se la scelta del rito è di fatto rimessa alla parte che introduce il processo, una volta effettuata essa si cristallizza nelle forme prescelte, salvo il potere del giudice di disporne il mutamento nei casi previsti dalla legge. La parte è quindi tenuta a introdurre l’impugnazione secondo il rito seguito in primo grado, senza facoltà di mutarlo.

Ne deriva che la diversa qualificazione operata dal giudice di appello è irrilevante, trattandosi di evenienza successiva alla proposizione dell’appello, che resta soggetto alla disciplina processuale applicabile al momento della sua proposizione. Trovano allora applicazione i principi secondo cui, quando l’appello da proporsi con ricorso è proposto con atto di citazione, rileva ai fini del termine il deposito e non la notificazione (Cass. n. 21153 del 2021; Cass. n. 1020 del 2017; Cass. n. 14401 del 2015; Cass. n. 25061 del 2015).

Nel caso di specie l’atto di appello è stato depositato il 20.10.2015, oltre il termine lungo di sei mesi previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado. L’appello era pertanto inammissibile. Il primo motivo è accolto, la sentenza è cassata senza rinvio e l’appello dichiarato inammissibile, con assorbimento degli altri motivi e condanna della ASL alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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