Rinuncia al ricorso: niente contributo unificato e spese compensate (Cass. civ. Sez. V n. 9833 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale e ricettizio: non richiede l’accettazione della controparte, ma deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro difensori con visto, e in tal caso determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.. In difetto di tali formalità la rinuncia resta significativa del venir meno dell’interesse al ricorso, con conseguente pronuncia di inammissibilità. L’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica in caso di rinuncia, poiché l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato è dovuto solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione. Trattandosi di misura eccezionale e latu sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e non ammette applicazione estensiva o analogica.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una domanda di restituzione dell’Iva pagata sulla tariffa integrata ambientale (cd. Tia 2), proposta dal controricorrente nei confronti della società ricorrente mediante decreto ingiuntivo. Il Giudice di pace respinge l’opposizione della società. Il Tribunale di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, accoglie parzialmente l’appello del controricorrente e condanna la ricorrente alle spese dei due gradi, liquidate in € 440,00.

La società propone ricorso per cassazione affidato a un motivo. Nelle more del giudizio deposita atto di rinuncia, allegando di avere raggiunto un accordo con la controparte; il controricorrente deposita controricorso e istanza di accettazione della rinuncia, comprensiva della compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la natura dell’atto di rinuncia richiamando il proprio consolidato orientamento. La rinuncia al ricorso è atto unilaterale, che non esige l’accettazione della controparte per la sua operatività, ma è pur sempre di carattere ricettizio: la norma impone la notifica alle parti costituite o la comunicazione ai loro avvocati con apposizione del visto. Solo se effettuata nel rispetto di tali formalità essa dà luogo alla estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ. (richiamate Cass. n. 10140 del 2020, Cass. n. 3971 del 2015, Cass. Sez. U. n. 7378 del 2013, Cass. n. 9857 del 2011).

In assenza di dette formalità, osserva il Collegio, la rinuncia è comunque significativa del venir meno dell’interesse al ricorso, cui si correla la pronuncia di inammissibilità (Cass. n. 31732 del 2018, Cass. n. 14782 del 2018, Cass. n. 12743 del 2016, Cass. Sez. U. n. 3876 del 2010, Cass. n. 15980 del 2006).

Nel caso concreto la rinuncia, comprensiva della compensazione delle spese legali, risulta accettata dal controricorrente. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto.

Il passaggio centrale riguarda il contributo unificato. L’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo. La Corte esclude che tale obbligo operi in caso di rinuncia: la misura si applica ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione. Essendo misura eccezionale e latu sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica (Cass. n. 19071 del 2018, Cass. n. 23175 del 2015).

Il Collegio aggiunge un argomento di ordine funzionale: la ratio della disposizione è scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (Cass. n. 1343 del 2019, Cass. n. 18348 del 2017, Cass. n. 13636 del 2015). Tale finalità induce a escludere il meccanismo anche nell’ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, come nella specie (Cass. n. 16765 del 2020, Cass. n. 31372 del 2018, Cass. n. 14782 del 2018, Cass. n. 3542 del 2017). La Corte dichiara quindi l’estinzione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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