Stampa home banking dei movimenti di conto corrente ed efficacia probatoria (Cass. civ. Sez. I n. 2607 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di conto corrente bancario, la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca, ottenuta dal correntista mediante il servizio di home banking, costituisce una copia (o estratto) analogica del documento informatico non sottoscritto rappresentato dalla corrispondente pagina web. Ad essa si applica l’art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005, con la conseguenza che la stampa si presume conforme, quanto ai dati e alle operazioni riportati, alle scritturazioni del conto, in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite formulate dalla banca e specificamente riguardanti la loro difformità rispetto a quelle conservate nel proprio archivio, cartaceo o digitale. Il principio della presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto opera anche per la copia telematica dell’estratto conto. La modificazione dell’art. 20, comma 1-bis, del CAD introdotta dall’art. 20 del d.lgs. n. 217 del 2017, avendo carattere sostanziale, non si applica ai giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore.

Il Fatto

Il contribuente, garante fideiussorio di una società poi ammessa al concordato preventivo, ricevette con altri un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma rilevante in favore della banca. Propose opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., deducendo, tra l’altro, l’esistenza di un controcredito della società garantita per addebiti asseritamente illegittimi a titolo di interessi, commissioni e tassi oltre soglia, maturati sul conto corrente acceso presso la filiale dell’istituto.

A sostegno di tale eccezione di compensazione il fideiussore produsse, insieme alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ., una perizia di parte corredata da una stampa dei movimenti del conto, ricavata dal servizio di home banking della società correntista. Il Tribunale rigettò la domanda ritenendo quella documentazione priva di valore probatorio, perché di non chiara provenienza bancaria e modificabile. La Corte di appello dichiarò inammissibile il gravame ex art. 348-bis cod. proc. civ.. La Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 20459 del 2023, ha ritenuto la questione meritevole di approfondimento e rinviato la causa a nuovo ruolo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione della documentazione prodotta. La stampa dei movimenti contabili non è un estratto conto scaricato dal correntista, ma la mera riproduzione di quanto risultante a video dal data base della banca, cioè dai suoi archivi informatici. Si tratta, dunque, di una pagina web e della sua stampa cartacea.

La pagina web rientra nella definizione di documento informatico di cui all’art. 1, lett. p), del d.lgs. n. 82 del 2005, quale rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Poiché è priva di sottoscrizione elettronica, ad essa va attribuita l’efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 cod. civ., che forma piena prova dei fatti rappresentati se il soggetto contro il quale è prodotta non ne disconosce la conformità.

La stampa della pagina web è poi riconducibile alla copia analogica di documento informatico disciplinata dall’art. 23 del CAD, nel testo vigente ratione temporis. Ne deriva che, in assenza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite sulla conformità all’originale, opera il principio della presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, già affermato da Cass. n. 29415 del 2020. Il disconoscimento ex art. 2712 cod. civ., pur non soggetto ai limiti dell’art. 214 cod. proc. civ., deve essere specifico e circostanziato, secondo l’insegnamento di Cass. n. 12794 del 2021 e di Cass. n. 3122 del 2015.

Sul piano dell’efficacia temporale, la Corte esclude l’applicabilità al giudizio della modificazione dell’art. 20, comma 1-bis, del CAD introdotta dall’art. 20 del d.lgs. n. 217 del 2017. La nuova disciplina ha carattere sostanziale e non può regolare documenti già formati, in forza del principio di non retroattività della legge desumibile dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale.

Applicando tali principi, il Tribunale ha motivato in modo insufficiente: ha evocato una generica modificabilità della stampa senza chiarire se, quando e come essa sia concretamente avvenuta. La banca, dal canto suo, non ha formulato una contestazione specifica sulla difformità dei dati rispetto ai propri archivi. Il sesto motivo è pertanto accolto, con assorbimento del settimo, dell’ottavo e del tredicesimo. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Bologna, giusta l’art. 383, comma 4, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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