Notizia di reato e proroga dei termini per recupero dazi doganali (Cass. civ. Sez. V n. 19786 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di tributi doganali, il decorso del termine di prescrizione dell’azione di recupero a posteriori dei dazi all’importazione, quando il mancato pagamento abbia causa da un reato, è prorogato alla data in cui l’accertamento di questo è divenuto irrevocabile, a norma dell’art. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973, a condizione che, nel termine prescrizionale decorrente dall’insorgenza dell’obbligazione doganale, l’Amministrazione emetta un atto contenente una notizia di reato idonea a individuare un fatto penalmente rilevante e incidente sul presupposto di imposta. Non è necessaria una formale denuncia. La relazione OLAF configura documento che integra detta notizia di reato, la cui formulazione e trasmissione è idonea a determinare il raddoppio dei termini di accertamento degli illeciti doganali. Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve verificare, con riguardo a ciascun avviso impugnato, se l’Amministrazione abbia dato prova della trasmissione della notizia di reato entro il termine.

Il Fatto

La società contribuente aveva presentato nel 2004 e 2005 diverse importazioni di curve di riduttori metallici dichiarandone l’origine filippina e beneficiando dell’origine preferenziale ai fini della liquidazione dei diritti doganali. All’esito dei controlli, l’ufficio aveva adottato avvisi di rettifica e, dopo l’indagine OLAF, quindici atti impositivi per il recupero del dazio antidumping, avendo accertato che la società esportatrice era inesistente e che i certificati di origine erano falsi o contraffatti.

Per gli stessi fatti erano state depositate notizie di reato a carico del rappresentante legale; i procedimenti penali si erano conclusi con un’assoluzione perché il fatto non costituisce reato e con un’archiviazione. Dopo l’accoglimento dell’appello dell’Agenzia, la Cassazione con l’ordinanza n. 4639/2020 aveva cassato con rinvio, rilevando che il giudice di appello non aveva verificato per ciascun avviso la prova della trasmissione della notizia di reato nel termine triennale. Il giudizio di rinvio si è concluso con l’accoglimento parziale delle doglianze della contribuente.

La Motivazione della Corte

La Corte di giustizia tributaria della Liguria aveva affermato che l’ufficio non aveva fornito la prova della comunicazione della notizia di reato entro tre anni, non avendo depositato copia dell’atto inviato alla Procura, e che né l’INF AM n. 23/2005 né il rapporto conclusivo dell’OLAF potevano costituire notitia criminis.

La Cassazione ritiene il motivo fondato. Il giudice del rinvio, in ipotesi di cassazione per violazione di norme di diritto, deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, senza estendere l’indagine a questioni che costituiscono presupposto della pronuncia e formano oggetto di giudicato implicito interno (da ultimo Cass. n. 7091/2022).

Nella specie questa Corte aveva solo statuito che il giudice di appello avrebbe dovuto verificare, con riguardo a ciascun avviso, la prova della trasmissione della notizia di reato entro il termine. La S.C. non aveva affermato alcunché sulla rilevanza del rapporto OLAF, ma aveva rinviato al giudice di merito la valutazione per ogni singola importazione. Il richiamo ai limiti del giudizio di rinvio è pertanto non pertinente.

Quanto alla rilevanza della relazione OLAF, è consolidato l’orientamento secondo cui essa può costituire idonea notizia di reato. La Sez. V n. 24219/2023 ha affermato che la proroga opera a condizione che nel termine prescrizionale l’Amministrazione emetta un atto con una notizia di reato idonea a individuare un fatto illecito penalmente rilevante, non necessitando una formale denuncia. La relazione redatta dall’OLAF integra detta notizia, la cui formulazione e trasmissione determina il raddoppio dei termini di accertamento degli illeciti doganali (conforme Cass. sez. 5, 12.01.2018, n. 615).

Il giudice di merito non si è conformato a tali principi. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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