Transfer pricing, nessuna esenzione dall’onere documentale (Cass. civ. Sez. V n. 10439 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di transfer pricing, non esiste nell’ordinamento interno, né è desumibile dalle Linee guida OCSE, un principio di esenzione dal rispetto della libera concorrenza. Le semplificazioni documentali previste dalle Linee guida per le piccole e medie imprese non liberano il contribuente dall’obbligo di dimostrare la conformità dei prezzi infragruppo al valore normale e di fornire, su specifica richiesta dell’Amministrazione finanziaria, informazioni e documenti sulle operazioni rilevanti. L’onere della prova incombe sul contribuente ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 110 TUIR: solo all’esito della produzione documentale spetta all’Amministrazione analizzare gli scostamenti e contestare le conclusioni raggiunte.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate riprendeva a tassazione, per l’anno d’imposta 2014, maggiori ricavi e il disconoscimento di costi, oltre a un maggior valore della produzione ai fini IRAP. I rilievi derivavano dallo scostamento di operazioni intercompany rispetto al valore normale e dal disconoscimento di costi per il personale dipendente.

Le società contribuenti, in qualità di consolidante e consolidata, impugnavano gli avvisi. La CTP accoglieva i ricorsi, ritenendo parziale e superficiale l’analisi dell’Ufficio. La CTR del Piemonte confermava la decisione con diversa motivazione. L’Agenzia ricorreva in cassazione con due motivi; le contribuenti resistevano e proponevano ricorso incidentale con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi del ricorso principale e li ritiene fondati. Il nodo giuridico riguarda la portata dell’onere probatorio in materia di prezzi di trasferimento e il valore delle semplificazioni documentali previste dalle Linee guida OCSE.

Il Collegio afferma che né la normativa interna né le Linee guida consentono di esimersi, in via generale, dal rispetto del principio di concorrenza. Le Linee guida ammettono soglie di rilevanza e misure di semplificazione, ma resta fermo l’obbligo immanente, posto dal modello di convenzione OCSE e dagli artt. 9 e 110 TUIR, di rispettare la libera concorrenza e la rispondenza dei prezzi a quelli di mercato.

Richiamando la disciplina OCSE, la Corte sottolinea che anche le piccole e medie imprese esentate dagli obblighi documentali devono fornire informazioni e documenti sulle operazioni transfrontaliere rilevanti su specifica richiesta dell’autorità fiscale nel corso di una verifica. Non basta, quindi, asserire l’esenzione documentale: il contribuente deve provare di aver rispettato il principio di libera concorrenza al momento della fissazione del prezzo e di averne confermato il risultato in dichiarazione. Solo dopo tale produzione spetta all’Amministrazione finanziaria analizzare criticamente i documenti.

Il principio opera per entrambi i rilievi, perché le società si sono esentate dal rispetto della concorrenza, non documentando o sostenendo che le operazioni erano state poste in essere senza rispetto del prezzo di mercato.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo dichiara inammissibile: le contribuenti sono risultate interamente vittoriose in appello e la sostituzione della motivazione non incide sull’assenza di soccombenza. Il ricorso incidentale per cassazione presuppone la soccombenza e non può essere proposto da chi sia risultato completamente vittorioso nel giudizio di appello, restando la possibilità di riesaminare le domande in sede di rinvio. La sentenza è così cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per le spese e per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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