Mansioni equivalenti per area nel pubblico impiego contrattualizzato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19990 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato la materia della classificazione del personale è rimessa alla contrattazione collettiva, cui spetta anche individuare le mansioni esigibili dal datore di lavoro perché equivalenti a quelle di inquadramento. Il CCNL 14 settembre 2007 del comparto Ministeri ha sostituito le posizioni economiche, espressive di un diverso livello di professionalità, con le fasce retributive, volte a compensare l’arricchimento professionale conseguito. Nel nuovo sistema, di immediata applicazione, tutte le mansioni all’interno della medesima area sono professionalmente equivalenti ed esigibili ex art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001, senza che rilevi la distinzione qualitativa tra profilo base e profilo superiore. Il giudice non può sindacare la natura equivalente della mansione né applicare l’art. 2103 cod. civ.

Il Fatto

Tre dipendenti del Ministero della Cultura, articolazione Polo museale, erano state adibite in via prevalente a mansioni di vigilanza e custodia riconducibili alla fascia economica inferiore rispetto a quella di inquadramento. Il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 155/2019, aveva accolto le domande, ritenendo il demansionamento illegittimo e condannando l’amministrazione ad attribuire le mansioni di qualifica e a risarcire il danno.

La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 92/2021, aveva rigettato l’appello del Ministero. Questo ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001, che attribuirebbe allo ius variandi del datore pubblico la facoltà di adibire il dipendente a qualsiasi funzione equivalente presente nella medesima area. Le lavoratrici hanno resistito con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ricostruisce l’evoluzione della disciplina contrattuale. Il CCNL 16 febbraio 1999 aveva accorpato le nove qualifiche funzionali nelle tre aree A, B e C, prevedendo profili professionali riconducibili a posizioni economiche diverse. In quel sistema le posizioni “super” erano meri sviluppi economici e l’assegnazione a mansioni superiori si configurava solo in caso di compiti riconducibili alla posizione di livello economico immediatamente superiore.

Il CCNL 14 settembre 2007 ha ridisegnato il sistema, confermando le tre aree e realizzando l’obiettivo della massima flessibilità nella gestione delle risorse umane. Le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità; ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni professionalmente equivalenti all’interno dell’area. Le fasce retributive rappresentano mere progressioni economiche, riconosciute in relazione all’arricchimento professionale, e non implicano diversità di contenuto delle mansioni.

Le parti collettive, nell’ambito della competenza loro attribuita dagli artt. 2, 40 e 52 d.lgs. n. 165 del 2001 nel testo antecedente al d.lgs. n. 150 del 2009, hanno così disegnato un sistema improntato alla flessibilità interna all’area, non dissimile da quello del comparto degli enti pubblici non economici, già esaminato dalla Corte. L’art. 10 del CCNL ha ancorato alla data di entrata in vigore il passaggio automatico al nuovo sistema di classificazione secondo la tabella di trasposizione B. La clausola finale dell’allegato A, che richiama i precedenti profili in attesa della loro definizione, non può fondare l’ultrattività del sistema precedente.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 16038 del 2010, secondo cui le scelte contrattuali in materia di inquadramento e di corrispondenza tra vecchie qualifiche e nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale. Ribadisce inoltre che i diritti quesiti sono configurabili solo per situazioni già entrate nel patrimonio del lavoratore, non per quelle future o in via di consolidamento (Sezioni Unite n. 21972 del 2017). In materia di mansioni superiori l’assegnazione non comporta la definitiva acquisizione della qualifica, perché il diritto va verificato de die in diem secondo la contrattazione vigente al momento della prestazione.

Da qui l’accoglimento del ricorso. Le considerazioni delle controricorrenti, fondate su una supposta differenza sostanziale di mansioni e titolo di studio tra operatori F1 e assistenti F3, contrastano con la volontà del legislatore di rimettere alla contrattazione collettiva in via esclusiva la valutazione di omogeneità delle mansioni. La Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., rigetta le originarie domande, compensando le spese dell’intero processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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