Termine essenziale, rinuncia tacita e integrazione della caparra confirmatoria (Cass. civ. Sez. II n. 20052 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La previsione di un termine essenziale per l’adempimento del contratto, essendo posta nell’interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale. Poiché la forma ad substantiam prescritta per il negozio va osservata in ordine agli elementi essenziali, mentre gli elementi accessori possono risultare da un atto amorfo, la pattuizione di una caparra confirmatoria, che si perfeziona con la dazione, non esige la forma scritta, costituendo elemento accidentale del contratto, e così la sua integrazione. Le parti che abbiano convenuto l’adozione della forma scritta per un determinato atto possono successivamente rinunciarvi, anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento, restando la valutazione sulla sussistenza della rinuncia tacita un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi logici. La causale riportata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell’ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l’ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso.
Il Fatto
Con preliminare di vendita immobiliare le parti pattuivano il prezzo e il versamento di una somma a titolo di caparra confirmatoria, con un termine essenziale fissato per la stipula del definitivo. Dopo la scadenza del termine, la promissaria acquirente eseguiva tre bonifici, indicando in causale l’integrazione della caparra, e successivamente chiedeva la restituzione di quanto versato, assumendo di essere desistita dal contratto per cause sopravvenute non imputabili.
Il Tribunale rigettava la domanda, valorizzando le causali dei bonifici come confessione stragiudiziale e ravvisando la rinuncia al termine essenziale. La Corte d’appello, in riforma, condannava la promittente alienante alla restituzione degli acconti, sul rilievo della intervenuta risoluzione di diritto per inutile decorso del termine e della assenza di prova di un accordo sull’integrazione della caparra.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e affronta due questioni connesse: la rinuncia tacita al termine essenziale e la qualificazione dei versamenti successivi alla scadenza.
Quanto alla prima, il Collegio ribadisce che il termine essenziale, essendo posto nell’interesse di uno o di entrambi i contraenti, non impedisce alla parte interessata di rinunciarvi anche tacitamente, pure dopo la scadenza, con ciò rinunciando alla dichiarazione di risoluzione. I contegni tenuti dopo la scadenza — l’accettazione delle somme e il loro ripetersi nel tempo — avrebbero dovuto indurre a escludere che la volontà delle parti fosse quella di ritenere perduta l’utilità economica del contratto.
Quanto alla seconda, la Corte richiama il principio secondo cui la forma prescritta va osservata per gli elementi essenziali, mentre gli elementi accessori possono risultare da un atto amorfo. La caparra confirmatoria, elemento accidentale del contratto, si perfeziona con la dazione e non esige la forma scritta: la sua integrazione non è quindi soggetta al vincolo formale, né la clausola convenzionale sulla forma delle modifiche impedisce che le parti vi abdichino per fatti concludenti.
Il Collegio censura poi la qualificazione dei bonifici come mera imputazione contabile. Le distinte, anche se redatte in via telematica, sono ascrivibili alla volontà dell’ordinante e riportano gli elementi essenziali dell’operazione. La dicitura reiterata di “integrazione della caparra confirmatoria”, non contestata dal beneficiario, non assurge a piena prova confessoria, ma va valutata nella sua valenza indiziaria, in sinergia con il contegno silente del beneficiario.
Ne consegue che non poteva prevalere la qualificazione dei versamenti come acconti sul prezzo, in assenza di elementi probatori di segno diverso. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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