Definizione agevolata delle liti locali come facoltà discrezionale del Comune (Cass. civ. Sez. V n. 9724 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, la formula secondo cui ciascun ente territoriale “stabilisce” l’applicazione delle relative disposizioni va intesa nel senso che i Comuni hanno una mera facoltà discrezionale di aderirvi, non un obbligo. L’interpretazione sistematica, coordinata con le precedenti e successive normative condonistiche e con l’autonomia impositiva riconosciuta dagli artt. 117 e 119 Cost., prevale sul dato letterale, isolato ed equivoco. In tema di ICI, il riconoscimento della ruralità conseguito tramite la procedura docfa ordinaria non produce l’effetto retroattivo quinquennale riservato alla domanda di variazione di cui all’art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70 del 2011: l’efficacia opera dalla data della denuncia e per gli anni successivi.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento ICI per l’anno 2007, relativo a una porzione di serra e a due manufatti su suolo demaniale, sostenendo il carattere rurale del bene e la conseguente esenzione. La Commissione tributaria provinciale accoglieva solo parzialmente il ricorso; la Commissione regionale rigettava l’appello. Nel giudizio di cassazione il contribuente proponeva sei motivi e, nelle more, presentava istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022. Il Comune negava l’ingresso all’istanza con proprio provvedimento, che il contribuente impugnava separatamente. La causa veniva rimessa a nuovo ruolo per l’esame congiunto delle due impugnazioni.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’impugnazione del diniego opposto dal Comune alla definizione agevolata. Muovendo dall’art. 5, comma 15, della legge n. 130 del 2022, osserva che la formulazione letterale (“stabilisce”) è equivoca e isolata; privilegia pertanto l’interpretazione sistematica, in coordinamento con le discipline condonistiche coeve che espressamente prevedono il “può stabilire”. Ne deriva che gli enti locali dispongono di una facoltà discrezionale sull’an, sul quantum e sul quomodo, coerente con la loro autonomia impositiva costituzionalmente garantita. L’impugnazione è respinta.
Nel merito, la Corte conferma il rigetto, ma con motivazione diversa da quella regionale, esercitando il potere di correzione della motivazione ex art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.. Ricostruisce il principio, consolidato, secondo cui ai fini dell’esenzione ICI è decisiva la classificazione catastale, con l’onere del contribuente di impugnare l’atto di classamento e del Comune di impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria.
Sulla ruralità, la Corte richiama la disciplina di cui all’art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70 del 2011 e all’art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 102 del 2013, che riserva l’efficacia retroattiva quinquennale alle domande di variazione catastale riconducibili a quella previsione. Nel caso, il riconoscimento della ruralità era avvenuto all’esito di una procedura docfa ordinaria, il cui effetto retroattivo opera dalla data della denuncia e per gli anni successivi: l’anno 2007, oggetto di causa, è antecedente alla dichiarazione del 10 agosto 2012.
Quanto ai manufatti su suolo demaniale, l’omessa pronuncia del giudice regionale riduce i motivi alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assorbente rispetto agli altri. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non contenendo la trascrizione o il riassunto del motivo originario e di quello di appello; nel merito, la censura introduce una nuova ragione di impugnazione, incentrata sulla natura precaria dei beni, non proposta in primo grado. I ricorsi sono rigettati; le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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