Esente IVA la chirurgia plastica di natura sanitaria provata dal contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 20410 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’esenzione prevista dall’art. 10, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972 costituisce una deroga al principio generale secondo cui l’imposta è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso e va pertanto interpretata in senso restrittivo, conformemente alla giurisprudenza unionale. Essa riguarda le sole prestazioni mediche, ossia gli interventi diretti alla diagnosi, cura e guarigione delle malattie o dei problemi di salute, ovvero alla prevenzione della loro insorgenza. Ne consegue che, vertendosi in materia di agevolazione fiscale, l’onere della prova circa la natura sanitaria della prestazione grava sul contribuente che la invoca e non sull’amministrazione finanziaria. Il giudice del rinvio che abbia correttamente addossato tale onere al contribuente non viola il principio di diritto enunciato dalla Corte.

Il Fatto

Un medico chirurgo plastico e ricostruttivo impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale due avvisi di accertamento emessi dall’Ufficio per Irpef, Irap e IVA, con interessi e sanzioni, per gli anni d’imposta 2013 e 2014. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo che le prestazioni di chirurgia plastica rientrassero tra le prestazioni mediche e fossero quindi esenti da IVA.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando che gli interventi rientravano nel concetto di attività sanitaria. La Cassazione, con precedente ordinanza, aveva accolto il ricorso dell’Agenzia enunciando il principio dell’interpretazione restrittiva dell’esenzione. Riassunto il giudizio, il giudice del rinvio respingeva nuovamente il ricorso erariale. L’Agenzia proponeva quindi nuovo ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Agenzia deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che il giudice del rinvio avesse affermato essere la prova a carico dell’amministrazione. Il motivo è infondato: dalla lettura della sentenza emerge un mero refuso, poiché l’intera motivazione è incentrata sulla valutazione delle prove offerte dal contribuente, soggetto sul quale si è correttamente ritenuto gravare l’onere probatorio.

Con il secondo motivo l’Agenzia censurava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 115 e 394 c.p.c., assumendo che la decisione si fosse fondata su documenti prodotti per la prima volta nel giudizio di rinvio.

La Corte precisa in astratto che, in tema di istruttoria nel processo tributario, l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che fa salva la produzione di nuovi documenti, non si applica nel giudizio riassunto a seguito di cassazione con rinvio, trovando applicazione la disciplina dell’art. 63, comma 4. Essendo sostanzialmente chiusa l’istruzione, è preclusa l’acquisizione di nuove prove, salvo che ricorrano fatti sopravvenuti, esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento o impossibilità di produrli prima per causa di forza maggiore, secondo il precedente Cass. n. 28976 del 2023.

Nel caso concreto, tuttavia, il motivo è inammissibile. Non è dato sapere quali documenti il giudice abbia valorizzato né emerge che si tratti di documenti nuovi: in assenza di allegazione da parte dell’istante, deve ritenersi che si tratti della documentazione già oggetto di analisi in sede di PVC. La ratio della motivazione non poggia su un unico documento valorizzato ad abundantiam, ma su una ampia valutazione che ha ritenuto il contribuente aver fornito sufficienti elementi di prova della natura sanitaria delle prestazioni. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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