Ricorso per cassazione tardivo e condanna ex art 96 cpc (Cass. civ. Sez. V n. 6863 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata è inammissibile per tardività. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della parte ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente. La definizione del giudizio in conformità della proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. integra una valutazione legale tipica dei presupposti della lite temeraria, con applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.: condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte e di una ulteriore somma, non inferiore a euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00, a favore della Cassa delle ammende. La novità introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. n. 149/2022 codifica così una ipotesi di abuso del processo, riconducibile al generale divieto di lite temeraria.

Il Fatto

La società contribuente impugnava dinanzi alla CTP di Roma l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva rettificato parzialmente i dati di classamento proposti per un compendio immobiliare. Per una unità immobiliare l’Ufficio confermava la categoria D/8 ma elevava la rendita catastale; per altra unità validava la categoria e la rendita proposte.

La CTP accoglieva il ricorso, valorizzando la perizia di parte e le opere eseguite sull’immobile, con modifica dello stato dei luoghi rispetto alla relazione posta a base dell’accertamento. La CTR del Lazio rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate, rilevando l’insufficienza della motivazione dell’avviso a fronte delle analitiche osservazioni tecniche della contribuente e dello scorporo dell’unità adibita a palestra. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo la ricorrente deduceva, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle norme sul Catasto Edilizio Urbano e delle disposizioni in materia tributaria e di semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.

La Corte ha esaminato in via preliminare la questione di ammissibilità, in conformità con la proposta di definizione accelerata. La sentenza impugnata era stata notificata telematicamente dal difensore della contribuente, ai sensi della legge n. 53/1994, con pec del 31/03/2023. Il ricorso per cassazione risulta invece notificato solo il 14/07/2023, dunque oltre il termine di sessanta giorni di cui all’art. 327 c.p.c.

La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, con condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

Poiché la trattazione era stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità del Consigliere delegato, e il giudizio è stato definito in conformità della proposta, la Corte ha applicato l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. La norma introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. n. 149/2022 contiene infatti, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica dei presupposti della condanna a una somma equitativamente determinata a favore della controparte e di una ulteriore somma a favore della Cassa delle ammende. In assenza di indici contrari, la ricorrente è stata condannata al pagamento della somma equivalente alle spese liquidate e a euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

La Corte ha infine escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *