Contestazione generica della conformità delle copie e poteri del giudice (Cass. civ. Sez. V n. 29240 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può essere formulata con clausole di stile o generiche, ma deve essere operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, con l’indicazione specifica del documento che si intende contestare e degli aspetti per i quali si assume difforme dall’originale. Il disconoscimento della copia non vincola il giudice, diversamente da quanto previsto per il disconoscimento della scrittura privata dall’art. 215, comma 1, n. 2, cod. proc. civ., e non impedisce che la conformità all’originale sia accertata anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. La denuncia di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è ammissibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, non già se abbia valutato diversamente quelle proposte.
Il Fatto
Il ricorrente impugna in cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello dell’agente della riscossione, riformando integralmente la decisione di primo grado che aveva annullato un avviso di intimazione emesso in relazione a presupposte cartelle di pagamento.
Il giudice del gravame aveva rilevato che le cartelle erano state notificate, anche per rifiuto del destinatario e per irreperibilità relativa, che le copie prodotte potevano essere utilizzate in difetto di querela di falso e che risultavano notificati numerosi atti interruttivi della prescrizione. Il ricorrente deduce, con due motivi, violazione e falsa applicazione di legge in materia di efficacia probatoria delle copie e di disponibilità delle prove.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura il disconoscimento della conformità agli originali delle copie prodotte, anche in relazione a copie analogiche di atti digitali, e contesta la leggibilità di timbri postali, relate di notifica e avvisi di ricevimento.
La Corte osserva che il motivo non specifica quali atti digitali fossero in considerazione né riproduce, almeno in sintesi, il contenuto degli atti affetti dai problemi di leggibilità, risolvendosi in una mera riproposizione di argomenti difensivi che sollecitano un accertamento in fatto già compiuto dal giudice del gravame.
La sentenza impugnata si è attenuta al consolidato principio sull’efficacia probatoria delle copie sancita dall’art. 2719 cod. civ.: la contestazione della conformità all’originale richiede l’indicazione specifica del documento e degli aspetti di difformità, non essendo sufficienti contestazioni generiche (Cass. n. 478 del 2022; Cass. n. 16557 del 2019; Cass. n. 27633 del 2018; Cass. n. 29993 del 2017; Cass. n. 7775 del 2014).
La Corte aggiunge che la contestazione di parte non vincola il giudice come nel caso del disconoscimento della scrittura privata, non impedendo che la conformità sia accertata anche con altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. n. 1324 del 2022; Cass. n. 14950 del 2018; Cass. n. 24456 del 2011; Cass. n. 9439 del 2010). A fronte dello specifico accertamento in fatto sulle modalità di notifica, il motivo resta inammissibile.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per non essere stati prodotti estratti di ruolo e atti di notifica e per i profili di nullità dedotti. La Corte lo dichiara inammissibile: la violazione dell’art. 115 richiede che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti, non già che abbia attribuito maggiore forza di convincimento ad alcune prove, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. (Cass. n. 9695 del 2022; Cass. Sez. U. n. 20867 del 2020; Cass. Sez. U. n. 16598 del 2016). Le censure, inoltre, difettano di specificità, non riproducendo il contenuto degli atti di notifica, necessari ai fini dell’art. 366 cod. proc. civ.
Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con i presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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