Responsabilità oggettiva del depositario per accisa sugli usi non agevolati (Cass. civ. Sez. 5 n. 13678 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accise, nell’ipotesi di svincolo dal regime sospensivo o di destinazione del prodotto a un uso diverso da quello agevolato, la responsabilità del depositario autorizzato per il pagamento dell’imposta ha natura oggettiva, ai sensi dell’art. 8 della Direttiva 2008/118/CE e dell’art. 2, quarto comma, del d.lgs. n. 504/1995, e non è derogabile. Tale responsabilità non è esclusa né dal fatto illecito del terzo, né dall’estraneità del depositario alla condotta fraudolenta, né dal legittimo affidamento nella regolarità della circolazione del prodotto, essendo ammessa eccezione solo in caso di “perdita” fisica del prodotto. La sentenza della CGUE 7 settembre 2023, C-323/22, costituisce ius superveniens che travalica il principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento e impone al giudice di rinvio di applicare il diritto unionale anche d’ufficio.
Il Fatto
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva recuperato l’accisa sul gasolio ceduto come agricolo, per gli anni 2010 e 2011, da una società titolare di deposito fiscale a un’impresa individuale che gestiva depositi commerciali, risultata priva di concreta organizzazione. La verifica aveva evidenziato che il prodotto, pur regolarmente consegnato, era stato destinato a soggetti non aventi diritto all’agevolazione. Dopo il giudizio di legittimità, la Corte di cassazione aveva enunciato il principio secondo cui l’obbligazione sorge in capo al cedente ove questi sapesse o fosse in condizione di sapere, con la diligenza professionale, dell’irregolarità nella circolazione. Il giudice del rinvio aveva annullato l’avviso, ritenendo non provata la conoscenza o conoscibilità della frode da parte della contribuente, valorizzando la regolarità documentale e il coinvolgimento solo nella consegna del carburante.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, incentrati sulla violazione delle regole sul riparto dell’onere probatorio e sulla mancata valutazione del quadro indiziario. Ha premesso che, dopo l’ordinanza n. 13305/2023, è intervenuta la CGUE nella causa C-323/22, la quale ha escluso l’abbuono d’imposta al depositario in caso di svincolo irregolare dovuto ad atto illecito di un terzo. Tale pronuncia, rientrando nello ius superveniens, impone di rivedere il principio di diritto precedentemente enunciato, essendo la compatibilità col diritto unionale verificabile anche d’ufficio.
La responsabilità del depositario autorizzato è di tipo oggettivo, fondata sulla partecipazione a un’attività economica e sul ruolo centrale a lui conferito dal legislatore unionale. L’ampiezza della responsabilità postula che il depositario verifichi la sussistenza dei presupposti per le agevolazioni, ponendo l’Amministrazione nelle condizioni di svolgere i propri controlli. Tale regime di responsabilità per tutti i rischi inerenti alla circolazione dei prodotti si applica a maggior ragione nella destinazione a un uso diverso da quello agevolato.
La Corte ha infine rilevato che il giudice di rinvio aveva omesso o sminuito numerosi elementi indiziari, quali la sproporzione tra capacità di stoccaggio e quantità acquistate o la mancanza di mezzi di trasporto, sintomatici dell’assenza della diligenza richiesta a un operatore accorto. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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