Unicità dell’impugnazione e restituzione somme in appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20409 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta notificata la prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo; è pertanto principale il ricorso notificato per primo e incidentale quello successivo. Il vizio di omessa ammissione della prova testimoniale è deducibile in cassazione solo se la prova non ammessa investa un punto decisivo, essendo idonea a invalidare con giudizio di certezza le altre risultanze istruttorie. Il giudice d’appello che riforma la sentenza di primo grado, in punto di crediti retributivi, deve pronunciarsi anche sulla domanda di restituzione delle somme già corrisposte in esecuzione della sentenza riformata, a pena di omissione di pronuncia.
Il Fatto
La lavoratrice agiva per ottenere il pagamento dei compensi per lavoro straordinario maturati anche per l’anno 2009. In primo grado la domanda veniva accolta. La Corte d’appello, in parziale riforma, accoglieva l’appello della società in punto di prescrizione dei crediti relativi all’anno 2009 e confermava la condanna al pagamento dello straordinario per gli anni 2010-2013.
Avverso la sentenza di appello la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione con due motivi; la società resisteva con ricorso successivo, parimenti articolato in due motivi, lamentando l’omessa decisione sulla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto il consolidato indirizzo secondo cui, in presenza di più impugnazioni contro la stessa sentenza, opera il principio dell’unicità del processo di impugnazione. Notificata la prima impugnazione, le altre vanno proposte in via incidentale nello stesso processo. Nella specie, è principale il ricorso della lavoratrice, notificato per primo, mentre il ricorso della società è qualificato incidentale.
Il primo motivo del ricorso principale, con cui si denunzia la mancata ammissione delle prove testimoniali sullo straordinario del 2009, è dichiarato inammissibile. La ricorrente non ha illustrato il profilo di decisività della prova. Il vizio è deducibile solo ove la prova non ammessa sia idonea a invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie: la Corte d’appello aveva fondato il proprio convincimento sulla deposizione di una teste ritenuta decisiva, sulla documentazione delle presenze e su una sentenza passata in giudicato concernente una collega.
Anche il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile. L’eccezione di prescrizione, concernente i crediti anteriori all’11.7.2009, non ha assunto rilevanza alcuna a fronte della mancata prova dello straordinario per il 2009 e dell’assenza di domande per periodi precedenti.
È invece fondato il ricorso incidentale. La Corte territoriale, riformando la sentenza di primo grado sui compensi del 2009 e sulle spese, ha omesso ogni decisione sulle domande di restituzione delle somme già corrisposte dalla società per i titoli indicati. Si configura così la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. La sentenza è pertanto cassata sul punto e, decidendo nel merito, il Collegio condanna la lavoratrice a restituire la differenza tra quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, anche a titolo di spese di lite, e quanto riconosciuto in appello, oltre interessi dalla data del pagamento.
Nota della Redazione
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