Accertamento induttivo puro e obbligo di riconoscere i costi (Cass. civ. Sez. V n. 20411 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi d’impresa, quando l’Ufficio procede con il metodo induttivo puro ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, esso è tenuto a determinare i costi forfettari o induttivi afferenti ai maggiori ricavi accertati, anche avvalendosi di presunzioni supersemplici, non applicandosi il limite dell’art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986. La scelta del metodo accertativo incide sul regime probatorio dei costi: solo nell’accertamento analitico o analitico-presuntivo il contribuente ha l’onere di provare l’esistenza dei costi deducibili. In tema di IVA, invece, l’art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 impone il versamento dell’imposta per l’intero ammontare indicato in fattura anche per operazioni oggettivamente inesistenti, secondo il principio di cartolarità, salvo il diritto al rimborso quando sia eliminato ogni rischio di perdita di gettito.
Il Fatto
Un contribuente, titolare di impresa individuale, riceveva un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, per l’anno d’imposta 2007, rideterminava con metodo induttivo il reddito d’impresa. La ripresa muoveva dall’inattendibilità della contabilità e dall’emissione di fatture per operazioni inesistenti. A fronte di un volume d’affari dichiarato molto contenuto, risultavano fatturate prestazioni per oltre sei milioni di euro e movimentazioni bancarie per importi assai superiori, in assenza di dipendenti e con beni strumentali di modesto valore.
La Commissione tributaria provinciale e, in appello, la Commissione tributaria regionale rigettavano le doglianze del contribuente. Questi ricorreva per cassazione deducendo tre motivi: violazione degli artt. 39 e 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 nelle modalità di calcolo del maggior reddito; violazione dell’art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 per duplicazione dell’IVA; e, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la distinzione tra accertamento analitico-presuntivo e accertamento induttivo puro. Il discrimine risiede nella parziale o assoluta inattendibilità delle scritture contabili: solo nel secondo caso l’Ufficio può prescindere dalle risultanze di bilancio e utilizzare presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Il passaggio centrale riguarda il regime probatorio dei costi. La Corte ribadisce che, con l’adozione del metodo induttivo puro, l’Amministrazione deve riconoscere una deduzione dei costi di produzione, anche in misura percentuale forfettaria, afferente ai ricavi accertati. In caso di accertamento analitico o analitico-presuntivo, invece, è il contribuente a dover provare l’esistenza dei costi deducibili. Il limite dell’art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 non opera nella rettifica induttiva, dovendo alla ricostruzione dei ricavi corrispondere un’incidenza percentuale dei costi.
La Corte richiama il principio della capacità contributiva ex art. 53 Cost.: non possono ammettersi ipotesi di responsabilità fiscale oggettiva nelle imposte dirette, non potendosi tassare il profitto lordo anziché quello netto. I prelevamenti bancari, tuttavia, non possono essere automaticamente considerati componenti negative, valendo la presunzione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 che li considera ricavi in difetto di prova contraria.
Quanto all’IVA, la Corte conferma che l’art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 è norma speciale che privilegia la rappresentazione cartolare. Il fatto stesso dell’emissione di fattura per operazione inesistente impone il pagamento dell’imposta, salvo buona fede o eliminazione del rischio di perdita di gettito, onere probatorio a carico del contribuente. La questione di legittimità costituzionale è dichiarata manifestamente infondata, non risultando lesi i parametri evocati.
Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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