Rinuncia non notificata al ricorso per cassazione e difetto sopravvenuto di interesse (Cass. civ. Sez. V n. 5061 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione che non sia stata notificata alle parti costituite né comunicata ai loro difensori per l’apposizione del visto, ai sensi dell’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., non è idonea a determinare l’estinzione del processo. Essa tuttavia, provenendo dal ricorrente, denota il definitivo venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso. In tale evenienza le spese di lite sono compensate.
Il Fatto
Il contribuente ha ricevuto nel 2008 contributi regionali per la valorizzazione di un immobile di sua proprietà, locato e destinato ad attività di agriturismo. Con quelle somme ha eseguito lavori di ristrutturazione. In dichiarazione ha indicato tra i ricavi il contributo e tra i costi la spesa sostenuta.
L’Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di accertamento disconoscendo il costo, sul presupposto che le spese relative a beni strumentali siano deducibili mediante ammortamento pluriennale commisurato alla durata del bene. Il contribuente ha impugnato l’atto; la C.t.p. di Terni ha rigettato il ricorso e la C.t.r. dell’Umbria ha confermato la decisione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui l’Agenzia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Prima di esaminare i motivi, la Corte rileva che con documento depositato il 14 ottobre 2024, sottoscritto dal contribuente e dal suo difensore, è stata comunicata la volontà di rinunciare al ricorso.
La rinuncia non risulta formalmente comunicata all’Agenzia delle Entrate. Manca dunque il requisito della notifica alle parti costituite o della comunicazione agli avvocati per l’apposizione del visto, richiesto dall’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ.. Per questa ragione non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
La Corte precisa però che l’atto, pur privo dei requisiti formali, proviene dal ricorrente e rivela il sopravvenuto difetto di interesse dello stesso alla decisione. Il venir meno dell’interesse è definitivo.
Il principio è consolidato: l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti richiesti dalla norma processuale, non determina l’estinzione del processo, ma denota il venir meno di ogni interesse alla decisione e comporta l’inammissibilità del ricorso. La Corte richiama sul punto Cass. n. 14782 del 07.06.2018 e Cass. Sez. U. n. 3876 del 18.02.2010.
Ne segue la declaratoria di inammissibilità sopravvenuta del ricorso. Le spese di lite sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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