Motivazione apparente e ripresa IVA: la Cassazione sui contratti di affitto d’azienda (Cass. civ. Sez. V n. 20484 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente, e come tale nulla per error in procedendo, la sentenza di appello che si limiti a confermare la ripresa dell’Ufficio mediante mero riferimento per relationem alle conclusioni della Guardia di finanza e dell’Agenzia, senza riportarle né riassumerle, così da rendere incomprensibile l’iter logico-giuridico del decisum. Nel processo tributario, la sentenza che riproduca il contenuto di un atto di parte non è nulla ove le ragioni della decisione siano riconducibili al giudice e risultino chiare, univoche ed esaustive. L’omesso accertamento in fatto dei requisiti della mutualità prevalente non è sindacabile come violazione di legge. Nel regime dell’IVA di gruppo, la mancata prestazione delle garanzie richieste comporta la mancata estinzione dell’obbligazione tributaria e consente all’erario di emettere l’atto di recupero, atto di natura accertativa, anche nei confronti di una società sottoposta a procedura concorsuale.
Il Fatto
Una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa impugnava due avvisi di accertamento: il primo, relativo all’anno d’imposta 2007, per costi indeducibili, condotte abusive derivanti dalla stipula di contratti di affitto d’azienda ed emissione di note di credito senza applicazione dell’IVA; il secondo, relativo al 2011, per il recupero di un credito trasferito in difetto delle garanzie previste dalla disciplina dell’IVA di gruppo e per l’omesso versamento dell’eccedenza compensata.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva solo uno dei ricorsi riuniti, annullando l’atto relativo al 2011. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Agenzia sul 2011 e rigettava l’appello incidentale della contribuente sul 2007. La società ricorreva per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe la motivazione apparente della sentenza di appello sulla ripresa IVA concernente le note di credito. La Corte richiama il principio per cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza nulla per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendo lasciarsi all’interprete il compito di integrarla con congetture (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).
La Corte ricorda altresì che la sentenza la cui motivazione riproduca il contenuto di un atto di parte senza aggiungere nulla non è nulla, se le ragioni della decisione siano attribuibili all’organo giudicante e risultino chiare, univoche ed esaustive (Cass. S.U. n. 642 del 16/01/2015; conf. Cass. n. 29028 del 06/10/2022). Nel caso di specie, il giudice di appello conferma la ripresa motivando per relationem alle conclusioni della Guardia di finanza e dell’Agenzia, senza però riportarle integralmente né per riassunto: la motivazione è dunque apparente, perché inidonea a esternare il processo logico-giuridico. Il primo motivo è accolto, con assorbimento del secondo.
Il terzo motivo è invece infondato. Il giudice di appello ha compiuto un accertamento in fatto sulla documentazione prodotta, non censurabile con un vizio di violazione di legge. Il documento prodotto attiene a una revisione dell’organo di controllo della cooperativa, è datato 08.01.2009 e non attesta con certezza l’iscrizione all’albo speciale per l’anno 2007: è quindi ipotizzabile che il giudice ne abbia tenuto conto ai fini della decisione.
Quanto all’atto impositivo del 2011, la Corte richiama il principio per cui, nell’IVA di gruppo, l’estinzione dell’obbligazione tributaria conseguente all’opzione per la compensazione è un posterius rispetto all’esatto adempimento delle garanzie, la cui mancata esecuzione comporta la mancata liberazione del debitore, venendo meno ex tunc gli effetti della compensazione (Cass. n. 15363 del 20/07/2020). L’atto di recupero, di natura accertativa, è legittimamente emesso anche verso una procedura concorsuale, non urtando con il divieto di azioni esecutive e cautelari (Cass. n. 19968 del 12/07/2023).
Ne deriva l’infondatezza dei motivi quarto, quinto e sesto: la motivazione della CTR non è omissiva né apparente; l’omessa considerazione della natura cautelare del versamento è irrilevante; l’avviso di recupero è legittimo anche verso la società in liquidazione coatta amministrativa. La sentenza è cassata sul motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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