Prescrizione dell’azione disciplinare forense: termine massimo inderogabile di sette anni e mezzo (Cass. civ. Sez. Un. n. 20867 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La prescrizione dell’azione disciplinare forense è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non comportando indagini fattuali quando i dati assunti siano pacifici. Nel regime introdotto dall’art. 56 della legge n. 247/2012, applicabile agli illeciti commessi dopo il 2 febbraio 2013, la prescrizione non può essere prolungata, per effetto di sospensioni e interruzioni, oltre il termine finale e inderogabile di sette anni e mezzo dalla consumazione dell’illecito, a pena di estinzione dell’azione. Il dies a quo coincide con il momento di consumazione della condotta addebitata, non con la presentazione dell’esposto. Superato il termine, la sentenza del Consiglio Nazionale Forense va cassata senza rinvio.

Il Fatto

Un avvocato veniva sottoposto a procedimento disciplinare su esposto di un collega e dei familiari di alcuni assistiti, ai quali era stata prospettata la difesa di soggetti in stato di fermo all’estero. Il Consiglio distrettuale di disciplina irrogava la sospensione dall’esercizio della professione per dodici mesi in relazione a due capi di incolpazione.

In parziale accoglimento del reclamo, il Consiglio Nazionale Forense escludeva la responsabilità per uno dei capi e, confermata la violazione del mandato difensivo, applicava la meno afflittiva censura. L’incolpato ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 56 della legge n. 247/2012 e l’inutilizzabilità delle prove acquisite. Il Pubblico Ministero, con memoria, chiedeva la cassazione senza rinvio per intervenuta prescrizione.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite affrontano anzitutto l’ammissibilità del motivo sulla prescrizione, sollevato per la prima volta in sede di legittimità. Rilevano che la prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e che la sua soluzione non richiede indagini fattuali, essendo pacifici i dati assunti, con richiamo a Cass., Sez. U., n. 32634 del 2022.

Nel merito, la Corte individua il regime applicabile ratione temporis nell’art. 56 della legge n. 247/2012, poiché l’illecito contestato risulta commesso successivamente al 2 febbraio 2013. Il nuovo ordinamento professionale segue criteri di natura penalistica: elevata la durata della prescrizione a sei anni e tipizzati gli eventi interruttivi, ha introdotto un termine finale complessivo e inderogabile, entro cui il procedimento deve concludersi a pena di prescrizione.

Tale termine massimo è di sette anni e mezzo, comprensivo di sospensioni e interruzioni, secondo l’indirizzo già espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 32634 del 2022 e ribadito con la n. 20464 del 2023. La Corte sottolinea il mutamento di prospettiva rispetto alla disciplina previgente, di impronta civilistica, in cui la prescrizione interrotta riprendeva a decorrere per altri cinque anni. Il riferimento è alla prescrizione dell’azione, non di un diritto.

Quanto al dies a quo, le Sezioni Unite lo collocano all’11 novembre 2015, data in cui si tenne l’udienza di convalida del fermo con l’assistenza di un difensore d’ufficio, per la mancata partecipazione dell’incolpato: in quel momento si è consumata la condotta addebitata. Interrotto il termine con la comunicazione della notizia dell’illecito, lo stesso è spirato l’11 maggio 2019, prima della notifica della decisione del Consiglio distrettuale e della pronuncia del Consiglio Nazionale Forense.

Il primo motivo è quindi accolto, con assorbimento del secondo, e la sentenza impugnata è cassata senza rinvio per intervenuta prescrizione. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate, in ragione della sostanziale coevità dei principi giurisprudenziali applicati rispetto alla decisione del Consiglio Nazionale Forense.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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