Compensi notarili ridotti: irrilevanza disciplinare dopo l’abrogazione delle tariffe minime (Cass. civ. Sez. 2 n. 1239 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 147 della legge notarile (legge n. 89/1913), come riformulato dall’art. 30 del d.lgs. n. 249/2006, non vieta la concorrenza tra notai, ma soltanto le sue forme illecite in quanto lesive del decoro e del prestigio della classe notarile. A seguito dell’abrogazione delle tariffe fisse o minime disposta dall’art. 2 del d.l. n. 223/2006, la percezione di compensi inferiori ai minimi tariffari, ancorché sistematica, non integra di per sé un illecito disciplinare. Tale condotta non può essere sanzionata facendo leva sulla clausola generale di cui alla lett. a) dell’art. 147, salvo che sia caratterizzata da circostanze fattuali ulteriori, come l’assunzione in proprio dei costi dell’attività professionale. Per la configurabilità dell’illecito da procacciamento di clienti occorrono sia l’opera del terzo che indirizzi al notaio un numero rilevante di clienti, sia un atteggiamento attivo del professionista.
Il Fatto
Un notaio era stato sottoposto a procedimento disciplinare dal Consiglio Notarile di Bari per diverse incolpazioni, tra cui la richiesta e la fatturazione di onorari irrisori in una percentuale significativa degli atti esaminati, l’indicazione di orari di sottoscrizione non credibili e lo svolgimento di attività professionale presso le sedi di istituti di credito. La Commissione Regionale di Disciplina aveva irrogato le sanzioni della sospensione e della censura, e la Corte d’Appello di Bari, investita del reclamo, lo aveva rigettato. Il notaio proponeva quindi ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, concernente la violazione disciplinare legata alla richiesta di onorari ridotti. Ha premesso che l’art. 147, comma 1, lett. a), della legge notarile sanziona condotte lesive della dignità e del decoro della classe, ma che la lett. c) della stessa norma, prima della sua riformulazione ad opera della legge n. 124/2017, tipizzava la riduzione di onorari come forma di illecita concorrenza. A seguito dell’abrogazione dell’obbligatorietà delle tariffe, operata dal decreto cd. Bersani, tale previsione è stata eliminata, rendendo la mera riduzione del compenso irrilevante sul piano disciplinare. La Corte ha quindi richiamato il proprio precedente del 2013, che già aveva affermato questo principio, e le più recenti pronunce del 2025, che hanno precisato come la rilevanza di tali condotte non possa essere recuperata tramite la clausola generale della lett. a), a meno che non emergano circostanze fattuali ulteriori, come l’assunzione in proprio dei costi professionali. Nella specie, i giudici di merito avevano basato la decisione principalmente sull’entità delle tariffe praticate, senza accertare in modo approfondito la sussistenza e la rilevanza di tali elementi ulteriori. La Corte ha invece rigettato il secondo motivo, relativo alla presunta contraddittorietà della motivazione sull’inattendibilità degli orari di sottoscrizione. Ha ricordato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi circoscritto al “minimo costituzionale” e che la valutazione delle prove è prerogativa del giudice di merito. Quanto al terzo motivo, la Corte ha accolto la censura relativa al procacciamento di clienti, rilevando che la sola circostanza che un notaio stipuli numerosi atti presso la sede di una banca, ancorché in percentuali elevate, non è di per sé sufficiente a integrare l’illecito. Difettano, secondo la Corte, sia la prova dell’attività di indirizzo della clientela svolta dall’istituto di credito, sia l’elemento dell’atteggiamento attivo del professionista nel servirsi di tale intermediazione. Il quarto motivo, relativo al contributo unificato, è rimasto assorbito. La Corte ha quindi accolto il ricorso e cassato l’ordinanza con rinvio alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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