Giudizio di rinvio e legittimazione del comproprietario al risarcimento integrale (Cass. civ. Sez. III n. 21059 del 27.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche ai presupposti di fatto che quel principio presuppone come pacifici o definitivamente accertati. Ne deriva che i limiti del giudizio di rinvio non sono soltanto quelli derivanti dal divieto di ampliare il thema decidendum, ma anche quelli inerenti alle preclusioni discendenti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di legittimità: neppure le questioni conoscibili d’ufficio, non rilevate dalla Corte suprema, possono essere dedotte o esaminate in sede di rinvio. Nel caso di danni cagionati da terzi a un fondo in comproprietà, inoltre, il singolo comproprietario è legittimato ad agire per il risarcimento dell’intero danno causato al fondo, senza litisconsorzio necessario con gli altri comproprietari, in virtù del principio della rappresentanza reciproca e della legittimazione sostitutiva che ne deriva.

Il Fatto

Il ricorrente, comproprietario di un fondo, aveva subito negli anni Novanta l’interruzione della via d’accesso e del canale di irrigazione a causa di lavori eseguiti dal Comune. Dopo una prima conciliazione giudiziale e successive transazioni, il contenzioso sulla parte degli interventi non eseguiti si era protratto per oltre un trentennio, con condanne del Comune al ripristino e al risarcimento del danno.

Esaurita la fase di merito con una prima decisione di appello, la Cassazione, con una precedente pronuncia, aveva cassato con rinvio la sentenza territoriale, affermando il principio secondo cui la domanda risarcitoria si estende ai danni sopravvenuti in corso di causa solo se non espressamente limitata al pregiudizio già verificatosi. Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello, ritenuta coperta da giudicato la responsabilità del Comune, aveva riconosciuto al ricorrente soltanto i tre ottavi del danno, pari alla sua quota di comproprietà. Da qui il nuovo ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso esaminando congiuntamente il primo, il secondo e il quarto motivo, tutti incentrati sulla violazione dei limiti del giudizio di rinvio e dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. Il thema decidendum residuo, delimitato dalla precedente sentenza di cassazione, concerneva unicamente la quantificazione del danno subito per l’impossibilità di lavorare il fondo nel periodo individuato.

La Corte rileva che la sentenza di legittimità vincola il giudice di rinvio anche quanto ai presupposti di fatto già accertati, richiamando il principio di Cass. n. 14075 del 2002, confermato dalle successive Cass. n. 5018 del 2004, Cass. n. 11939 del 2006 e Cass. n. 636 del 2019. Neppure le questioni rilevabili d’ufficio, non esaminate dalla Corte suprema, possono essere introdotte in sede di rinvio, perché il loro riesame tende a porre nel nulla gli effetti della sentenza di cassazione.

Pertanto la questione della legittimazione attiva pro quota, sollevata d’ufficio dalla Corte territoriale, è estranea al thema del rinvio ed è, in ogni caso, coperta dal giudicato implicito formatosi nei precedenti giudizi, nei quali la responsabilità del Comune era stata definitivamente accertata e il Comune era stato condannato sia agli interventi ripristinatori sia al risarcimento del danno prodotto fino alla proposizione della domanda.

La Corte ribadisce infine, richiamando Cass. n. 29506 del 2019, che il singolo comproprietario è legittimato ad agire per l’intero danno arrecato al fondo comune senza litisconsorzio necessario con gli altri contitolari, in virtù della rappresentanza reciproca fondata sulla comunione di interessi.

Cassata la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., condannando il Comune al pagamento dell’importo liquidato dal primo giudice, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata, non essendo stata contestata la quantificazione né impugnato il capo relativo al danno da svalutazione monetaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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