Il foro erariale non opera se è convenuto solo lo Stato estero (Cass. civ. Sez. 3 n. 14207 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza territoriale per le domande risarcitorie proposte nei confronti della Repubblica federale di Germania per i danni da crimini di guerra e contro l’umanità commessi dalle forze del Terzo Reich si determina secondo le norme ordinarie quando non sia originariamente convenuta anche un’amministrazione dello Stato italiano. L’art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 non ha fatto venir meno la legittimazione passiva dello Stato estero nel giudizio di cognizione, ma ha introdotto un rimedio operante solo nella fase esecutiva attraverso il Fondo “Ristori”. La notificazione all’Avvocatura dello Stato, prescritta dal comma 6, attribuisce al Ministero dell’Economia e delle Finanze un mero diritto di intervento ad adiuvandum, il cui esercizio non comporta, ai sensi dell’art. 7 del r.d. n. 1611/1933, l’applicazione del foro erariale.
Il Fatto
Il 4 ottobre 1943, a Fornelli, soldati tedeschi uccisero mediante impiccagione sei civili italiani. Gli eredi delle vittime convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Isernia la Repubblica federale tedesca e i suoi Ministeri, chiedendo il risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis. Su istanza del Ministero degli Affari esteri italiano, il giudice ordinò la notificazione degli atti al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 43, comma 6, d.l. n. 36/2022. Costituitosi, il Ministero eccepì l’incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Campobasso, in applicazione del foro erariale. Il Tribunale di Isernia accolse l’eccezione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto fondate le istanze di regolamento di competenza. Il punto dirimente è che la domanda era stata proposta esclusivamente nei confronti dello Stato estero: nessuna richiesta era stata formulata contro lo Stato italiano o i suoi Ministeri, nemmeno con l’atto di integrazione del contraddittorio.
Richiamando il principio già enunciato da Cass. n. 23669 del 2025, la Corte ha chiarito che l’art. 43 d.l. n. 36/2022, prevedendo che i giudicati di condanna siano eseguiti solo a valere sul Fondo “Ristori”, non incide sulla legittimazione passiva della Germania nella fase di cognizione. La norma ha introdotto una mera regola esecutiva, lasciando intatta l’azione di accertamento della responsabilità contro lo Stato estero.
Quanto al comma 6, la notifica all’Avvocatura dello Stato ha la funzione di consentire alla difesa erariale di acquisire notizia del giudizio per esercitare l’intervento ad adiuvandum, avendo il Ministero un proprio interesse al rigetto della domanda. Tale intervento volontario non determina l’operatività del foro erariale, in virtù dell’eccezione prevista dall’art. 7 del r.d. n. 1611/1933.
La spontanea costituzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non provocata da evocazione in giudizio ad opera dei ricorrenti, è quindi neutrale ai fini della competenza. La Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Isernia, nel cui circondario è avvenuto l’illecito, applicando il criterio del forum commissi delicti, e ha condannato il Ministero resistente alle spese.
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Nota della Redazione
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