Revocazione per errore di percezione sull’autosufficienza del ricorso tributario (Cass. civ. Sez. V n. 21093 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione proposto ai sensi dell’art. 395, num. 4, cod. proc. civ. è ammissibile quando la Corte di cassazione abbia dichiarato inammissibile un motivo per asserita violazione del principio di autosufficienza, sul presupposto dell’omessa trascrizione di un atto che risulti invece integralmente riprodotto nel ricorso stesso. L’errore di percezione rileva quando il giudice fonda la decisione su un fatto la cui verità è positivamente stabilita nel senso opposto, e non costituisce punto controverso tra le parti. Una volta revocata la pronuncia, il riesame nel merito resta circoscritto ai motivi travolti dalla rescissione, con conferma del restante decisum.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a un consulente del lavoro un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005, fondato su movimentazioni bancarie non giustificate per versamenti e prelevamenti. Il contribuente impugnava l’atto: la Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando i maggiori costi e ritenendo non riferibili al contribuente i conti bancari intestati ai familiari.

La Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva l’appello principale dell’ufficio e rigettava quello incidentale del contribuente. La Cassazione, con una precedente decisione, accoglieva parzialmente il ricorso per cassazione limitatamente al terzo motivo, cassando con rinvio. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per revocazione per errore di percezione, censurando la declaratoria di inammissibilità di parte del terzo motivo e la valutazione del sesto.

La Motivazione della Corte

I due motivi di revocazione sono trattati congiuntamente, perché entrambi denunciano un vizio di percezione riferito all’avviso di accertamento. La Corte verifica se il fatto assunto a fondamento della precedente decisione sia contraddetto dagli atti in causa e se sia stato o meno oggetto di contestazione tra le parti.

Sul primo motivo, la sentenza revocanda aveva ritenuto inammissibile il terzo motivo per mancata trascrizione del contenuto dell’avviso di accertamento, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Dagli atti risulta però che l’atto impositivo era stato riprodotto integralmente nel ricorso, da pagina 2 a pagina 12. La Corte ha quindi deciso per l’inammissibilità fondando la pronuncia sull’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita in senso contrario, senza che la trascrizione costituisse punto controverso.

Analoga conclusione vale per il secondo motivo: la sentenza revocanda aveva escluso il difetto di motivazione dell’atto impositivo, reputando noto al contribuente il contenuto del processo verbale di constatazione. Il ricorrente osserva però che l’avviso di accertamento dà atto che gli accertamenti bancari sono stati eseguiti dopo la notifica del processo verbale, che dunque non poteva contenere dati relativi a dette indagini. Anche tale fatto non risulta controverso tra le parti.

La revocazione è pertanto accolta in via rescindente e il riesame nel merito dei motivi travolti conduce al rigetto degli stessi. Quanto al terzo motivo, l’avviso di accertamento è sufficientemente motivato: sono indicati i criteri del controllo bancario, i dati aggregati dei versamenti e prelevamenti ritenuti ingiustificati per ciascun conto, i compensi dichiarati e la differenza da cui si ricavano quelli omessi. La presunzione ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 consente di riferire de plano ad operazioni imponibili i dati raccolti sui conti, salva la prova contraria, non essendo il contraddittorio preventivo un obbligo ma una mera facoltà dell’amministrazione.

Quanto al sesto motivo, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale che non richiede i requisiti dell’art. 2729 cod. civ., superabile solo con prova analitica della riferibilità di ogni operazione. Il contribuente non ha contrastato analiticamente alcun versamento contestato. Le verifiche possono inoltre orientarsi sui conti dei familiari, desumendosi la riferibilità da elementi sintomatici quali il rapporto di stretta familiarità e l’ingiustificata capacità reddituale dei congiunti, senza che il ricorrente abbia allegato un’attività propria idonea a giustificare i versamenti.

Resta fermo l’originario decisum di parziale accoglimento, per la parte relativa all’art. 32, comma 1, num. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973: a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale resa con la sentenza della Corte costituzionale, la presunzione relativa sui prelevamenti resta circoscritta ai titolari di reddito d’impresa, mentre il contribuente è titolare di redditi da lavoro autonomo, per il quale opera la presunzione sui soli versamenti. La sentenza di merito va quindi cassata nei limiti indicati, con rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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