Obbligo di dichiarazione ICI e giudicato esterno nelle imposte periodiche (Cass. civ. Sez. V n. 18361 del 05.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle imposte periodiche il giudicato esterno è configurabile quando gli elementi considerati dalle decisioni passate in giudicato hanno carattere stabile o tendenzialmente permanente, mentre non riguarda gli elementi variabili destinati a modificarsi nel tempo. In tema di ICI, l’obbligo del contribuente di denunciare le modificazioni incidenti sul valore del cespite, ex art. 10, quarto comma, d.lgs. n. 504 del 1992, non cessa allo scadere del termine di presentazione della dichiarazione, ma permane sino al momento in cui la dichiarazione non sia presentata, determinando per ciascun anno d’imposta un’autonoma violazione punibile ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992. La decadenza della pretesa impositiva va riferita al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato. La motivazione è meramente apparente, e come tale censurabile, solo se totalmente mancante, fondata su contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o perplessa e obiettivamente incomprensibile.
Il Fatto
La controversia riguarda la società contribuente, proprietaria di terreni nel Comune di Pisa, destinataria di avvisi di accertamento in materia di ICI per gli anni di imposta 2003 e 2004. Il Comune aveva contestato l’omessa presentazione della dichiarazione a seguito della modifica di destinazione d’uso di alcune particelle.
Dopo un primo grado favorevole alla contribuente, la CTR Toscana, in sede di rinvio disposto dalla Cassazione con ordinanza n. 17516 del 2017, aveva accolto gli appelli dell’ente impositore e rigettato quello della società. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., la motivazione apparente, l’omesso esame di fatti decisivi, la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e la decadenza quinquennale.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Quanto ai primi due motivi, il Collegio osserva che l’ordinanza n. 17516 del 2017 aveva già definitivamente deciso la natura degli avvisi rettificativi, qualificandoli come meramente riduttivi della pretesa fiscale iniziale e non sostitutivi della stessa. La Cassazione, se avesse voluto rimettere al giudice del rinvio l’accertamento della loro natura, avrebbe dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza, essendo gli avvisi trascritti nel ricorso.
La sentenza impugnata non incorre nel vizio di motivazione meramente apparente. La Corte richiama la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che ha circoscritto il sindacato di legittimità al solo rispetto del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost. Il vizio ricorre solo se la motivazione è totalmente mancante, si fonda su contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulta perplessa e incomprensibile.
Sul giudicato esterno, la Corte ribadisce che esso è configurabile anche nelle imposte periodiche quando gli elementi considerati hanno carattere stabile o permanente, mentre non riguarda gli elementi variabili. Nel caso, la questione decisa atteneva al presupposto di fatto della doverosa dichiarazione, non a questioni di diritto. In ogni caso la sentenza impugnata ha deciso la questione anche in via diretta, a prescindere dal giudicato.
Sul quinto motivo, la Corte conferma l’obbligo dichiarativo. Il nuovo regolamento urbanistico comunale, con decorrenza dal 2002, aveva modificato la destinazione d’uso di alcuni terreni, con conseguente aumento della base imponibile. Per l’art. 10, quarto comma, d.lgs. n. 504 del 1992, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, salvo modificazioni dei dati dichiarati. L’obbligo non cessa allo scadere del termine, ma permane fino alla presentazione, con autonoma violazione per ciascun anno. Quanto alla decadenza, essa va riferita al quinto anno successivo al versamento, e gli anni in contestazione sono antecedenti all’abrogazione dell’obbligo dichiarativo.
Infine, sull’ultimo motivo, la Corte rileva che la valutazione della consulenza di parte è riservata al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, non configurandosi alcun omesso esame di prova decisiva.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.