Esenzione IVA per visite a parchi naturali solo a enti no profit (Cass. civ. Sez. V n. 5681 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 1, n. 22), d.P.R. n. 633/1972, nel testo ratione temporis vigente, spetta esclusivamente agli enti senza finalità di lucro che perseguono la diffusione del patrimonio artistico, storico e ambientale, e opera solo per le singole prestazioni prive di scopo di lucro. Qualificare una società commerciale come destinataria del beneficio è escluso dal dato letterale, che richiama le sole “prestazioni proprie” di biblioteche, musei, gallerie, pinacoteche, parchi e giardini botanici e zoologici. Trattandosi di disposizione agevolativa in materia di imposta armonizzata, la norma è di stretta interpretazione e non tollera estensioni analogiche. Il giudice di legittimità, pur condividendo l’esito del giudice d’appello, può correggerne la motivazione ex art. 384 u.c. cod. proc. civ. quando le ragioni addotte non siano pertinenti.
Il Fatto
Una società cooperativa esercente attività di trasporto fluviale di persone sul fiume Mincio e sui laghi di Mantova riceveva un avviso di accertamento per II.DD. ed IVA relativamente all’anno di imposta 2009. Le riprese originavano da una verifica fiscale della Guardia di Finanza, i cui esiti confluivano in un p.v.c. L’atto impositivo contestava, per quanto qui rileva, la mancata applicazione dell’IVA alle operazioni di trasporto, non qualificabili come trasporto urbano esente né come visita di un parco.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso introduttivo della società. La Commissione Tributaria Regionale, in parziale riforma, respingeva il ricorso quanto all’IVA, escludendo che le operazioni fossero esenti. La contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi; l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso, prestando quiescenza sul rilievo relativo agli emolumenti fuori busta.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 10, comma 1, n. 14), d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 1678 e 1679 cod. civ., sostenendo che il giudice d’appello avesse assimilato la nozione civilistica di trasporto a quella tributaria di trasporto urbano. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile: il giudice non assimila affatto le due nozioni, ma le distingue, considerando urbani i trasporti effettuati nel territorio di un Comune o tra Comuni distanti non oltre 50 km. La sentenza cala poi tale nozione nel concreto, escludendo la mobilità urbana per la stagionalità del servizio, gli orari e la finalità turistica. L’inammissibilità per mancata censura della ratio rende inconducenti i riferimenti della memoria illustrativa, incluso quello all’art. 36-bis del d.l. n. 50 del 2022, conv. dalla l. n. 91 del 2022.
Il secondo motivo lamentava il mancato esame di un profilo di contestazione dell’Amministrazione, secondo cui l’attività non configurava mera attività di trasporto ma una fattispecie complessa con finalità turistico-ricreative. Anche questo mezzo è inammissibile, perché la contribuente non ha interesse a far valere il mancato esame di un profilo di contestazione sollevato nei propri confronti; inoltre l’applicabilità dell’art. 10, comma 1, n. 14), d.P.R. n. 633/1972 era stata radicalmente esclusa per altra assorbente ragione, non utilmente censurata.
Il terzo motivo, relativo all’art. 10, comma 1, n. 22), d.P.R. n. 633/1972 e agli artt. 1, 2, 134, 136 e 142 del d.lgs. n. 42/2004, in combinato disposto con l’art. 9 Cost., è stato dichiarato infondato. La Corte muove dal testo vigente ratione temporis, che esenta le prestazioni proprie di biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili.
L’esenzione è disposizione agevolativa e, come tale, di stretta interpretazione, soprattutto in materia di imposte armonizzate. L’esemplificazione normativa delinea la ratio: destinatari del beneficio sono un nucleo di enti e attività senza scopo di lucro. Non solo lo scopo dell’ente dev’essere non commerciale e di carattere educativo e culturale, ma occorre distinguere le singole prestazioni: il legislatore esenta solo le “prestazioni proprie”. Ne deriva l’esclusione delle società commerciali e degli imprenditori, e delle prestazioni con finalità di lucro.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 2.500 per compensi, oltre spese prenotate a debito, e rilevando i presupposti per il versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La motivazione del giudice d’appello è stata corretta ex art. 384 u.c. cod. proc. civ., in quanto giungeva all’esatto risultato attraverso considerazioni non rilevanti circa l’ampiezza e la delimitazione del parco.
Nota della Redazione
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